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Continuano a giungerci richieste di chiarimento in merito all’obbligo di rendere i siti web accessibili secondo il decreto entrato in vigore lo scorso 28 giugno 2025. Ebbene, come avvenuto per il Whistleblowing, troviamo chi insiste SBAGLIANDO: la regola dell’accessibilità è assolutamente utile e opportuna, ma l’obbligo – inteso come tale – fissato dal legislatore NON riguarda tutti e soprattutto NON riguarda le tantissime aziende dotate esclusivamente di un c.d. “sito vetrina”, bensì è rivolto a imprese in determinati settori (es. il trasporto, le banche, …) e l’e-commerce, oltre la pubblica amministrazione che era è già obbligata ormai da vent’anni in forza di altra norma. Esistono poi espresse esclusioni, come le microimprese.

Invitiamo alla lettura dell’articolo dell’avv. Anna Maria Luca’ Morandi, “Accessibilità dal 28 giugno 2025: quali prodotti e siti web sono coinvolti” su PrivacyModena.eu (nostro sito dedicato al tema della privacy con circolari informative per la clientela), dove sono riportati anche degli strumenti tecnici on-line per l’autoverifica del proprio sito in ordine ai requisiti di accessibilità.

immagine di rinvio https://privacymodena.eu/2025/06/28/accessibilita-dal-28-giugno-2025-quali-prodotti-e-siti-web-sono-coinvolti

Riportiamo in estrema sintesi la nota conclusiva dell’avvocato che, di comune intesa, avevamo evidenziato in rosso per ribadire il concetto:

Chi necessitasse di assistenza per valutare la congruità della propria realtà al regolamento europeo per il trattamento dei dati, noto come GDPR, ivi compreso il registro obbligatorio e le scelte operative attivate con il servizio informatico scelto, può contattarci per avviare un’assistenza specialistica previa consultazione della pagina informativa sul nostro sito che riassume i punti della consulenza privacy.