Non serve per forza una piattaforma online.
In vista del termine del 17 dicembre 2023 per l’attivazione della procedura di segnalazione anticorruzione “whistleblowing“, gira la voce della necessità stringente di abbonarsi a piattaforme web per la gestione delle segnalazioni. Nulla vieta di farlo, ma nessuna norma lo rende obbligatorio! Purtroppo anche alcuni docenti e consulenti forniscono informazione sbagliata, in quanto il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 così recita all’art. 4 rubricato “Canale di segnalazione interna”:
1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
(…)
Ebbene, la segnalazione è ammessa anche in forma orale, quindi non per forza su sistemi informatici e la norma, infatti, indica che si possa ricorrere “anche” a modalità informatiche e non necessariamente a queste.
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