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Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 20/09/2024, n. 221, è stato pubblicato il decreto attuativo (D.M. 18 settembre 2024, n. 132) per la Patente a crediti nei cantieri (o patente a punti) in vigore dal prossimo 1° ottobre. Il regolamento riguarda il “Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi tramite crediti” (ecco perché denominabile “patente a crediti”) di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/08 (testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

In calce a questa notizia potete trovare il testo in formato PDF estratto dalla Gazzetta Ufficiale (consultabile nell’anteprima a video o scaricabile e stampabile; come da nostra prassi la versione in questione è sottolineata e annotata per agevolare la lettura e la comprensione del decreto).

Questi i requisiti per il rilascio della patente a crediti[1] previa istanza nell’apposito portale web[agg.] (i requisiti vanno autocertificati a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000):

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento di tutti obblighi formativi in materia di sicurezza;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), tranne che per il lavoratore autonomo o la ditta individuale senza lavoratori subordinati o equiparati;
  • possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del RSPP, da intendersi valida anche nel caso di datore di lavoro autoreferenziato nei compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione a norma dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, cioè DL-SPP, con l’esclusione per lavoratori autonomi e imprese individuali prive di dipendenti o equiparati.

Non necessitano della patente a crediti le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (di cui all’art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”).

Soffermiamoci ora su qualche considerazione generale e financo di tipo giuridico.

Si riscontrano lamentele sui social network perché ci si aspettava la proroga, eppure dovrebbe essere la prassi che una norma esca nei tempi programmati; piuttosto bisognerebbe dire che sarebbe stato utile che la decorrenza non fosse così rapida per permettere ai cittadini di adeguarsi o quantomeno organizzarsi senza fretta. Ad ogni modo le chiacchiere stanno a zero: il decreto attuativo è stato pubblicato.

E’ diffuso il pensiero che con questo Regolamento non si otterrà prevenzione degli infortuni e probabilmente è vero, anzi questo Studio detesta l’eccessiva burocrazia perché limita anche noi consulenti tecnici impegnando tempo in documenti piuttosto che essere presso le aziende come vorremmo. Purtroppo aver inserito la normativa di sicurezza sul lavoro in un decreto legislativo di diritto penale del lavoro, anziché accompagnarlo da norme penali, da un lato ha permesso maggiore attenzione alle disposizioni legali ma dall’altro ha generato complicazioni applicative nonché, talvolta se non addirittura spesso, difficoltà interpretative da parte dei tecnici che non hanno le medesime capacità interpretative dei giuristi, ivi compresi gli organi di vigilanza che non sono esenti da errori in occasione di ispezione (ma noi confidiamo sempre nel dialogo e nel reciproco rispetto). Tuttavia bisogna anche ammettere che in Italia solo lo “spauracchio” della sanzione spinge le persone (cittadini o aziende…) ad adempiere, nonostante alla base di discipline come questa – la salute e sicurezza sul lavoro – debba esserci un dovere di tipo morale, un’etica e quindi una cultura ed educazione alla prevenzione. Ebbene, al di là di ulteriori complicazioni che senza dubbio porterà, non possiamo sapere se questo decreto spingerà a migliorare la situazione infortunistica nei cantieri temporanei e mobili cioè quelli dell’edilizia o dell’ingegneria civile, ma questo è l’auspicio. Una maggiore attenzione alla regolarità delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri è comunque attesa. Il sistema di qualificazione tramite crediti richiederà altresì, presumibilmente, un dispendio di energie non indifferente per l’ispettorato del lavoro (nazionale e territoriale, oltre il regionale in caso di ricorsi avverso provvedimenti sospensivi della patente), quando invece i funzionari dovrebbero occuparsi della vigilanza nei luoghi di lavoro.

Quello che possiamo ora pensare, per non limitarci a criticare e basta, è che questo decreto tenterà di imporre maggiore regolarità da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, giacché per esempio un’azienda che non ha completato i percorsi formativi obbligatori (situazione non infrequente, perché vi assicuriamo che sono tante le realtà dove di continuo anche questo Studio si trova costretto a sollecitare per eseguire i corsi!), incorrerà nel rischio di vedersi la patente revocata e quindi l’impossibilità a proseguire l’esecuzione dell’opera in cantiere. Questo è solo un esempio, a parer di chi scrive al quanto verosimile. Se così avvenisse a livello applicativo sarebbe già un risultato la puntuale regolarità, mantenuta nel tempo, da parte dei soggetti investiti di questo nuovo adempimento. Si pensi, infatti, che nei cantieri la regolarità sui lavoratori (es. formazione e sorveglianza sanitaria) è al vaglio dei committenti e dei coordinatori per la sicurezza normalmente solo con riferimento ai prestatori di lavoro e lavoratori autonomi che entrano in cantiere, mentre nel D.M. 18/09/2024 la regolarità da dichiararsi mediante autocertificazione (con conseguente responsabilità penale del dichiarante) riguarda l’intera realtà lavorativa di cui trattasi (sia essa imprenditoriale o di lavoro autonomo, esclusi gli incaricati di mere forniture di materiali o di opera intellettuale come previsto all’art. 1, comma 2, del decreto).

Un impegno richiesto anche a quei committenti, pubblici e privati, che si trovano a raccogliere documentazione a fine appalto o durante l’esecuzione dello stesso, anziché in anticipo. E’ doveroso aggiungere che le sanzioni per l’autocertificazione mendace non sono solo quella della revoca della patente a crediti per cantieri temporanei o mobili, ma ove si accerti la dichiarazione non corrispondente al vero al momento in cui l’autocertificazione è resa, conseguirà anche il procedimento penale per falsità personale[2].

Già si leggono in rete commenti sul rischio di sospensione della patente in caso di infortuni in cantiere dai quali derivi la morte o l’inabilità del lavoratore. L’articolo 27, comma 8, del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) effettivamente prevede la possibilità di questo provvedimento di sospensione “in via cautelare”, da parte dell’ispettorato territoriale del lavoro[3]; il decreto ministeriale sulla patente rinvia a tale disposizione ma è bene notare che all’art. 3 di tale regolamento attuativo sono specificati i presupposti per la sospensione: in particolare l’ispettorato è obbligato a comminare il provvedimento di sospensione laddove in fase di accertamento si evinca l’imputabilità, “almeno a titolo di colpa grave”, del soggetto apicale su cui grava l’obbligo di garanzia (cioè il soggetto obbligato a garantire la sicurezza dei lavoratori: il datore di lavoro o suo delegato[4] o il dirigente). Solo in questa casistica l”ispettorato ha il dovere di sospendere la patente “fatta salva la diversa valutazione (…) adeguatamente motivata”; in altre circostanze il provvedimento può essere adottato “in via cautelare” tenendo conto “dei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo di lavoro” (tipicamente i tecnici della prevenzione dell’ASL o gli ispettori tecnici del lavoro; la norma menziona i verbali emessi dai funzionari “intervenuti sul luogo nelle immediatezze del sinistro”, ma se dai verbali è seguito un provvedimento di “prescrizione obbligatoria” che definisce l’accertamento di un reato commesso e l’adempimento da assolvere, l’ispettorato territoriale del lavoro terrà conto dei fatti descritti ed anche dei reati contravvenzionali riscontrati con conseguente notizia trasmessa al pubblico ministero).

La sospensione della patente in occasione di infortunio può causare disservizi al cantiere, ma non si dimentichi che l’infortunio mortale è ben più grave; si confida che l’Ispettorato territoriale del lavoro ponderi bene il proprio potere-dovere e qualora si realizzi una sospensione ritenuta ingiusta è ammesso ricorso amministrativo (che non necessita dell’assistenza di un avvocato) entro 30 giorni presso l’Ispettorato regionale del lavoro.

Qualora il sinistro non provochi la morte del lavoratore ma una inabilità permanente o menomazione irreversibile accertata immediatamente, sempre con titolo di colpa grave imputabile al soggetto apicale garante, il comma 3 dell’articolo 3 precisa che la sospensione della patente “può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte con il provvedimento di cui all’articolo 14” del D.Lgs. 81/08, cioè la sospensione dell’attività imprenditoriale[5], o il sequestro preventivo di cui “all’articolo 321 del codice di procedura penale”. La sospensione dell’attività imprenditoriale rientra nelle competenze dell’organo di vigilanza, mentre il sequestro preventivo è deciso dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

La patente a crediti nei cantieri è assegnata con 30 punti di partenza e con un massimo raggiungibile di 100. La domanda sul portale[agg.] deve essere caricata e trasmessa dall’interessato, cioè il legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, o da soggetto munito di delega come ad esempio il consulente del lavoro. Si informa la clientela che per non togliere tempo alle attività di consulenza tecnica in materia di sicurezza, questo Studio NON si occuperà dell’adempimento burocratico sul portale web; ci si renderà invece disponibili per presentare eventuali ricorsi avverso provvedimenti di sospensione della patente, valutando la sussistenza di ragioni di diritto degne di nota a sostegno dell’impugnazione (si deciderà al momento dell’assistenza se procedere onde evitare atti e spese allorquando la previsione di rigetto superi nettamente quella di accoglimento).

Si conclude mettendo a disposizione, come annunciato, il testo in PDF (consultabile in anteprima qui sul sito, se il browser ha il plugin abilitato, o scaricabile mediante download e stampabile se gradito) del decreto ministeriale n. 132/2024, sottolineato e annotato per agevolarne la lettura, completo delle norme richiamate e a cui aggiungiamogli Allegati I e I-bis del testo unico di sicurezza sul lavoro in merito ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e alle violazioni che comportano decurtazione dei crediti alla patente nella misura stabilita in tabella.

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Note:

[1] La mancanza della patente a crediti comporta il divieto di lavoro nei cantieri; la sanzione amministrativa per la violazione è del 10% del valore dei lavori, con il minimo di 6.000 euro, nonché il divieto a partecipare a lavori pubblici per 6 mesi (art. 27, co. 11, D.Lgs. 81/08). La stessa sanzione si applica a impresa e lavoratore autonomo che operino in cantiere con patente composta da meno di 15 crediti (ipotesi prevista per la prosecuzione dell’opera già iniziata con lavori eseguiti superiori al 30% del valore del contratto, in assenza di provvedimenti sospensivi).

[2] Delitto contro le fede pubblica e la pubblica amministrazione, previsto e punito dall’articolo 495 del Codice penale, come modificato con D.L. 92/2008 convertito in Legge n. 125/08 ed in combinato disposto con l’articolo 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

[3] L’art. 27, comma 8, del T.U. 81/08 indica la competenza all’ispettorato “nazionale” del lavoro; l’art. 3 del D.M. 18/09/24 indica che il provvedimento è adottato dall’ispettorato “territoriale” del lavoro come era ovvio aspettarsi in ragione della ramificazione organizzativa di tale organo di vigilanza.

[4] Per delegato si intende il soggetto munito di delega ai sensi dell’articolo 16 del testo unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), in grado di svolgere i compiti delegati in materia di sicurezza e quindi sufficientemente competente ed in possesso di adeguato potere decisionale e di spesa. Il datore di lavoro non può delegare la totalità dei suoi compiti (oltre ad essere esclusi quelli non delegabili di cui all’articolo 17), ma deve circoscrivere in modo puntuale la delega a specifici compiti, fornendo i poteri al delegato e con essi gli strumenti operativi e finanziari utili a svolgere l’incarico giacché la delega trasferisce al delegato anche le responsabilità penali. La delega prevede l’accettazione del delegato e la pubblicità dell’atto affinché sia noto ai lavoratori il ruolo del delegato e conoscibile a terzi (compresi gli organi di vigilanza e la magistratura). Non è previsto dalla norma ma normalmente la delega comporta, nel medesimo atto o mediante altro contratto collegato, un accordo tra le parti per un compenso idoneo a sostenere l’impegno per i compiti delegati e remunerare il peso delle responsabilità penali traslate in capo al delegato, precisando eventuali coperture assicurative.

[5] Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ben più incisivo di quello di sospensione della patente a crediti nei cantieri, può essere revocato solo a fronte di adeguato adempimento alle norme violate su cui regge la sospensione ed il relativo pagamento delle sanzioni.

[agg.] Aggiornamento 23/09/2024: l’Ispettorato nazionale del lavoro ha diramato la circolare n. 4/2024 con la quale fornisce chiarimenti sul regolamento attuativo per la patente a crediti e dei quali troviamo coerenza con le considerazioni sopra espresse; in particolare con riferimento all’applicazione dei presupposti per i provvedimenti di sospensione della patente (con il criterio del “più probabile che non”, precisa il Direttore INL), aggiungendo che qualora l’ispettore avesse dei dubbi potrà rivolgersi alla Direzione Centrale prima di emettere il provvedimento). Nella circolare l’INL precisa che, pur attivando il portale web dal 1° ottobre, “in fase di prima applicazione” (già da ora e fino al 31/10/2024), le imprese e i lavoratori autonomi potranno inviare l’autocertificazione mediante PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. A tale scopo l’INL ha messo a disposizione un apposito modulo in formato Word. L’alternativa appena riassunta, dunque, è temporanea e non ammessa a decorrere dal 1° novembre; coloro che in questa fase notificano l’autocertificazione via PEC, prendono l’impegno a presentare comunque l’istanza sul portale web a partire dal 01/11/2024. Circolare, decreto e modulistica sono in questa pagina dell’Ispettorato nazionale del lavoro.