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L’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello relativamente ai limiti di orario di lavoro applicabile ai minori che, non avendo completato il periodo di istruzione obbligatoria, accedono al lavoro mediante apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, cioè ai giovani di anni 15 che grazie a questa tipologia di apprendistato completano gli studi “on the job” iniziando a lavorare prima dei 16 anni (età minima per lavorare). Se per i minorenni (minori di 18 anni) con obbligo scolastico assolto, che la normativa giuslavoristica definisce come “adolescenti”, il limite di orario è quello “normale” di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, come definito dalla legge, per i “bambini” (cioè minori di anni 15 oppure giovani che non abbiano compiuto i 18 anni e che non hanno completato l’obbligo scolastico) la limitazione resta quella dell’art. 18 della Legge n. 977/1967 anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 sui contratti di lavoro: massimo di 7 ore al giorno e 35 ore settimanali.

Pertanto:

  • adolescenti (16-18 anni), con obbligo scolastico assolto = massimo 8 ore al giorno e 40 ore settimanali;
  • bambini con obbligo scolastico da completare (15-18 anni) = massimo 7 ore al giorno e 25 ore settimanali.

FONTE: Ministero del Lavoro, interpello n. 11/2016 del 21 marzo 2016.