Non serve per forza una piattaforma online.
In vista del termine del 17 dicembre 2023 per l’attivazione della procedura di segnalazione anticorruzione “whistleblowing“, gira la voce della necessità stringente di abbonarsi a piattaforme web per la gestione delle segnalazioni. Nulla vieta di farlo, ma nessuna norma lo rende obbligatorio! Purtroppo anche alcuni docenti e consulenti forniscono informazione sbagliata, in quanto il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 così recita all’art. 4 rubricato “Canale di segnalazione interna”:
1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
(…)
Ebbene, la segnalazione è ammessa anche in forma orale, quindi non per forza su sistemi informatici e la norma, infatti, indica che si possa ricorrere “anche” a modalità informatiche e non necessariamente a queste.
Si consideri che il destinatario principale della novella è anzitutto la pubblica amministrazione, a cui si sono aggiunti – per motivi vari – anche i “soggetti del settore privato” definiti all’art. 2 e cioè le aziende con almeno 50 lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, nonché le organizzazioni in possesso di un modello organizzativo e di gestione (MOG) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 deputato proprio a prevenire reati tra cui quella della sfera anticorruzione (whistleblowing).
Per le aziende che assistiamo con il MOG in materia di sicurezza ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (redatto per scelta aziendale condivisa oppure per sanare le classiche mancanze dei “MOG 231” aventi più carta che sostanza…), nonché per i clienti che intendano servirsene, abbiamo attivato una mail dedicata per ricevere noi, come soggetto esterno, le segnalazioni e gestirle in modo autonomo e riservato sotto segreto professionale (art. 4, co. 2, d.lgs. n. 24/2023).
Questo servizio è gratuito per la clientela interessata; eventuali costi saranno previsti “a vacazione” solo in caso di effettiva gestione delle segnalazioni. Si consideri che nelle aziende di piccole e medie dimensioni ed escludendo settori particolari (come quello bancario), si presumono rare le casistiche di segnalazione prese attualmente in esame dal legislatore, pertanto desideriamo agevolare la clientela affidando a noi il “canale di segnalazione interna” senza aggravio di costi.
Documentazione prevista: lettera di incarico (da legarsi essenzialmente all’incarico di privacy o sicurezza sul lavoro), nota esplicativa da integrarsi nell’informativa privacy aziendale o documento specifico “whistleblowing” contenente sommariamente la procedura di segnalazione (in forma orale telefonica o di persona, oppure a mezzo di e-mail personale non aziendale), fascicolo con verbali di raccolta informazioni per le segnalazioni ed atti di notifica interna ove necessari od opportuni (con le garanzie di riservatezza indicate al citato comma 1 dell’art. 4).
Il canale di segnalazione esterna è invece di competenza dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), disciplinato agli articoli 6 (Condizioni per l’effettuazione di segnalazione esterna) e 7 (Canali di segnalazione esterna).
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