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Dopo la pubblicazione del decreto-legge n. 159/2025 c’è chi suggerisce di redigere urgentemente un documento di valutazione del rischio (DVR) per le molestie sul lavoro. Già la denominazione lascerebbe perplessi (e “come valutare se c’è un rischio di condotte violente o moleste?”, domanda evidentemente sbagliata e pregiudizievole), ma chiariamo un attimo la confusione sorta e quale sia l’adempimento esatto.

La normativa non impone di eseguire un nuovo tipo di valutazione per le “condotte violente o moleste” ovvero per la prevenzione delle stesse, bensì di programmare le misure di prevenzione delle citate condotte nell’ambito delle misure generali di cui all’art. 15 del testo unico. E’ cosa ben diversa da redigere un DVR specifico che non è necessario e sarebbe ultroneo.

Come procedere? Regole di corretta gestione del rapporto di lavoro, codici etici, sportelli d’ascolto, programmi educativi o buone prassi eccetera, financo – perché indice sentinella, ma con una lettura separata a seconda del contesto – farne spunto di osservazione nella valutazione dello stress lavoro-correlato (che, invece, è disposta nell’art. 28 e non è ultronea perché legata alla componente professionale del lavoro in senso di rischi professionali tout court).

Non è previsto dal legislatore un nuovo obbligo di particolare valutazione con DVR ad-hoc per le molestie. L’articolo 15 dispone le misure generali e tra queste – riportando espressamente la lettera z-bis) introdotta dal D.L. 159/2025 – “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.