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Sono state eliminate alcune categorie di attività tra quelle che risultano assoggettate all’obbligo del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Le attività così escluse, che si aggiungono a quelle già in passato non annoverate nell’obbligo in parola, sono:

  • attività agricole e agroindustriali;
  • lavorazioni artigianali e industriali produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

L’art. 1 del D.M. 126/2014 riassume i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, coerentemente con le disposizioni dell’articolo 188-ter, commi 1 e 3, del Testo Unico Ambientale; si tratta sostanzialmente di:

  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numeri dei dipendenti, gli enti e le imprese agricole ex art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta; idem per attività di pesca professionale e acquacoltura;
  • enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio.