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Il 7 Gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 1/2022 in cui si riportano nuove regole e obblighi nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19. Nello specifico si affronta l’estensione dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, l’ulteriore estensione del Green Pass ad attività e servizi e la gestione di casi di positività nelle scuole.
Il D.L. 229/2021 (pubblicato il 30/12/2021) riporta, invece, le procedure per i contatti stretti di casi positivi.
N.B. Ricordiamo che lo stato di emergenza è stato posticipato al 31/03/2022 e che dal 1/02/2022 le certificazioni verdi hanno una validità di 6 mesi e non più di 9 mesi. Inoltre, fino al 31/01/2022 l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto è esteso in zona bianca.
Andiamo per gradi…
OBBLIGO VACCINALE OVER 50
In primis, il D.L. n. 1/2021, come anticipato, dispone l’obbligo vaccinale (già previsto per alcune categorie di lavoratori) anche a tutti i cittadini italiani (o residenti in Italia) – a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (08/01/2022) e fino al 15/06/2022 – che hanno compiuto 50 anni e al personale delle università e affini.
Questa estensione – e il D.L. n. 1/2022 ne tiene conto – ha, ovviamente, ripercussioni in ambito lavorativo (pubblico e privato): dal 15/02/2022 (*) chi ha più di 50 anni deve possedere ed è tenuto ad a esibire il Green Pass rafforzato (da vaccino e non da tampone) sul luogo di lavoro. Come sempre, la verifica e il controllo spettano al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati. Invariate restano le disposizioni per quanto riguarda le violazioni: il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e non è dovuta alcuna retribuzione finché non presenta la certificazione; previste sanzioni per le inadempienze.
(*) Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce, i soggetti (over 50), a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
ESTENSIONE CERTIFICAZIONI VERDI E MASCHERINE
Novità anche in merito alle attività e servizi per i quali è necessario presentare il Green Pass (base) per poter accedere; si aggiungono alla lista:
- dal 20/01/2022 i servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici ed istituti di bellezza, …)
- dal 01/02/2022 i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM (*)
- dal 20/01/2022 i colloqui visivi in presenza con i detenuti
(*) Ancora da definire [Aggiornamento: pubblicato DPCM 21/01/2022]
E’ invece necessario presentare il Green Pass (rafforzato – ottenuto con vaccino) anche per accedere a: alberghi, sagre e fiere, feste conseguenti cerimonie civili o religiose, mezzi di trasporto, servizi di ristorazione (anche all’aperto), piscine, sport di squadra, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto, corsi di formazione privati, consumazione al banco nei bar, ecc.
Per accedere invece alle RSA (e simili), dallo scorso 30/12/2021 è invece necessario esibire il Green Pass ottenuto con dose di richiamo. In alternativa occorre un Green Pass rafforzato unito a un tampone negativo.
Dal 25/12/2021, il D.L. 221/2021 estende l’obbligo di indossare mascherine FFP2 anche per gli spettacoli, all’aperto o al chiuso, nelle sale teatrali, sale da concerti, cinema, locali di intrattenimento e simili; negli stessi luoghi è vietata la consumazione di bibite e cibi al chiuso.
SCUOLE
Per quanto riguarda il mondo dell’istruzione, agli alunni si applicano le seguenti misure – riportate anche sul sito del Ministero dell’istruzione:
- Scuola dell’infanzia / servizi educativi per l’infanzia: con n. 1 positivo si applica al gruppo / sezione la sospensione delle attività per 10 giorni;
- Scuola primaria:
- con n. 1 caso positivo le attività proseguono effettuando un tampone (rapido o molecolare) al momento di conoscenza del caso e da ripetersi dopo 5 giorni;
- con n. 2 positivi si va in DAD per 10 giorni.
- Scuole secondarie di primo grado, secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale: (vedi immagini)

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C (o cautelativamente >37°).
Per le scuole medie e superiori, soggette alla autosorveglianza, il tampone rapido necessario al tracciamento è gratuito e richiesto dal medico di medicina generale / pediatra.
GESTIONE CASI POSITIVI E CONTATTI STRETTI
Dal 31/12/2021, con il D.L. 229/2021 e con la Circolare del Ministero della Salute, cambiano le disposizioni da eseguire in caso di contatto stretto con persona positiva o di positività:

N.B. Ad oggi, l’INPS comunica che, in assenza di nuovi stanziamenti e finanziamenti per le malattie COVID ed assenze equiparate, il periodo di copertura di malattia è garantita solo per i soggetti positivi e non per chi è in quarantena preventiva da contatto stretto.
A corredo, lasciamo anche il link con le ultime Linee Guida (pdf) di Dicembre 2021.