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Il 17 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 215 con la quale il legislatore è intervenuto (anche) sul D.Lgs. 81/2008 (TUSL: Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) apportando modifiche su ben 14 articoli e sostituendo quasi integralmente l’Allegato I.

In questa sede si vogliono mettere in luce i punti di maggiore interesse, ovvero quelli che si inseriscono concretamente nella conduzione dell’impresa: obblighi datore di lavoro, nuovi compiti del preposto e novità in materia di vigilanza sui luoghi di lavoro.

In primo piano ci sono le modifiche agli articoli 18 e 19 del TUSL che introducono rispettivamente l’obbligo del datore di lavoro di nomina del preposto e nuovi compiti del preposto:

All’art. 18 si aggiunge il comma b-bis:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo (…).

Inoltre sono stati integrati i compiti del preposto il quale oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali, è tenuto:

nuova lettera a): (…) in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

lettera f-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

(Art. 19, comma 1, lettere a) e f-bis), TUSL come modificate dalla L. 215/2021)

Che si tratti di una nuova Era per la figura del preposto? Sicuramente quanto disposto non fa altro che conferire maggiore rilevanza e potere di agire a questa figura che ha sempre vissuto i “dietro le quinte” dell’azione in materia di prevenzione e protezione.

Per giustificare questa importanza, il legislatore è intervenuto altresì sulla FORMAZIONE OBBLIGATORIA, prevedendo che anche il datore di lavoro (indipendentemente che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione quale DL-SPP o incarichi un soggetto terzo come RSPP) è destinatario dei corsi sulla sicurezza:

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (…)

(Art. 37, comma 7, TUSL come modificato dalla L. 215/2021)

Non solo, lo stesso articolo dispone una cadenza BIENNALE per l’aggiornamento periodico dei preposti e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in regione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma t-ter, D.Lgs. 81/08).

Insomma, al centro di queste modifiche il protagonista sembra proprio essere il preposto; infatti, il legislatore introduce il comma 8-bis all’art. 26, prescrivendo negli appalti e subappalti l’obbligo di indicare di indicare “espressamente” al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Altro aspetto su cui si è intervenuti è la vigilanza, il nuovo testo dell’art. 13 del TUSL prevede:
– inserimento dell’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza senza riservargliene competenza solo in taluni settori come in passato;
– introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;
– prevede l’obbligo annuale per l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Ultimo, ma non di minore importanza, il nuovo Allegato I^(1) prevede: fattispecie di violazione che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14, comma 1) e importi di sanzione aggiuntiva.

Infine, all’art. 14 è stato inserito l’obbligo di comunicazione preventiva (SMS o posta elettronica) per l’attivazione di prestazioni di lavoro autonomo occasionale^(2) e con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che tale adempimento è richiesto per le realtà imprenditoriali e non nel caso di associazioni o professioni intellettuali in quanto il tipo di sospensione è rivolto espressamente alle “attività imprenditoriali” (cfr. precedente circolare INL n. 3/2021). Ricordiamo che l’art. 14, non a caso, tratta (e già trattava) le fattispecie di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro (proprio quelle del citato Allegato I) o di diritto del lavoro (lavoro sommerso: si segnala che la percentuale dei lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento di sospensione è scesa al 10% degli occupati presenti al momento dell’ispezione).

Non ci resta che metterci al lavoro e attendere la Conferenza Stato-Regioni che entro Giugno 2022 dovrà fornirci indicazioni per quanto concerne le novità in materia di FORMAZIONE OBBLIGATORIA.

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Fonte: Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

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(1) Questo il testo dell’Allegato I aggiornato, cioè l’elenco delle violazioni di sicurezza sul lavoro su cui può essere basato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico Sicurezza:

1) Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 
2) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 
3) Mancata formazione ed addestramento
4) Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 
5) Mancata elaborazione piano |operativo di sicurezza (POS) 
6) Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto 
7) Mancanza di protezioni verso il vuoto 
8) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 9) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi  
11) Mancata protezione contro contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 
12) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
12-bis) Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

(2) Il Lavoro Autonomo Occasionale è disciplinato dall’art. 2222 c.c. in quanto deve riguardare attività essenzialmente dotate di autonomia ed occasionali perché non costituiscono l’attività abituale del soggetto (a questo genere di prestazioni è applicata la ritenuta d’acconto del 20% al momento del pagamento, sono da dichiarare fiscalmente nel quadro dei “redditi diversi” ed prevista l’esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro oltre la quale è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS). Da non confondersi con i Contratti di prestazioni Occasionali e il Libretto di famiglia (art. 54-bis D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017) che hanno invece una natura essenzialmente subordinata in quanto eterodirette seppur occasionali, intendendole sporadiche e saltuarie: in esse il reddito segue la tassazione dei redditi lavoro dipendente e assimilati, la soglia dei 5.000 euro costituisce uno specifico limite soggettivo che peraltro si riduce a 2.500 euro con riferimento al rapporto di lavoro occasionale presso il medesimo datore di lavoro o famiglia, e soprattutto si tratta di un tipo di prestazione consentita solo per determinate attività (piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e persone anziane ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare); tali prestazioni occasionali sono in competenza dell’INPS con un’apposita procedura di attivazione e modalità di pagamento (F24) ed hanno sostituito quelle di tipo accessorio della Riforma Biagi di cui agli artt. 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003 ora abrogati (i “voucher” che si attivavano presso l’INPS).