Attenzione! Corso obbligatorio per TUTTI i datori di lavoro.
Come accennato, l’Accordo Stato-regioni del 17/04/2025 ha ripreso i programmi dei corsi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08), con alcune importanti modifiche, ma ha previsto anche corsi obbligatori per tutti gli altri datori di lavoro: pertanto il datore di lavoro, indipendentemente che svolga il ruolo di DL-SPP o che abbia designato un RSPP interno o esterno, deve svolgere un corso di 16 ore.
Orbene, la Conferenza Stato-regioni ha provveduto a deliberare il programma didattico obbligatorio per i datori di lavoro tout court, in quanto la Legge n. 215/2021 ha introdotto una modifica all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 inserendo che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Norma sanzionata penalmente e passibile di incostituzionalità perché il precetto legale fa affidamento ad una fonte extra-ordinamento ma, soprattutto, perché prevedere una formazione obbligatoria a tutti i datori di lavoro senza condizioni potrebbe costituire una limitazione della libertà imprenditoriale ex art. 41 Cost. (ma non è dato sapere se e quando il vizio di costituzionalità sarà sollevato nelle more di un procedimento giudiziario, pertanto fino ad allora non ci rimane che adeguarci e fare formazione che comunque ha la sua importanza a prescindere da questi aspetti giuridici). Peraltro si ritiene inopportuno aver menzionato il datore di lavoro al comma 7 di un articolo (il 37) che riguarda esclusivamente la formazione di lavoratori e loro rappresentanti: evidentemente il legislatore è stato poco attento.
Vediamo in sintesi le caratteristiche mediante i quadri sinottici offerti da AiFOS.
Datori di lavoro, 16 ore di base per qualsiasi datore di lavoro in quanto tale (DL tout court). Il corso è propedeutico a quei datori di lavoro che intendono avocare a sé le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP) ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08. Esecuzione in presenza o a distanza (anche e-learning). Previsto aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
DL-SPP cioè Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, 36-40 ore (includendo le 16 ore di pre-requisito d’accesso, v. punto precedente sul corso propedeutico). Esecuzione in presenza o videoconferenza, ma vietato l’e-learning. Aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore (ammesso anche in modalità e-learning).
Sanzioni penali per inadempimento (a carico del datore di lavoro): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, salvo elevazione di verbale di “prescrizione obbligatoria” con conseguente adempimento nei termini e commutazione della sanzione in forma amministrativa nella misura di un quarto del massimo cioè 1.850,99 euro. L’applicazione di questa sanzione si aggiunge, ove del caso, a quella per altri illeciti puniti dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Concludiamo con una tabella complessiva delle indicazioni di corso e modalità ammesse.
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Fonte:
- AiFOS, pagina dedicata all’Accordo Stato-regioni 17 aprile 2025
- AiFOS, quadro sinottico Datori di lavoro e DL-SPP (schemi in PDF)
- AiFOS, quadro sinottico corsi formazione (tabella in PDF)



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