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Studio Lodi dr. Luca

~ Diritto e Sicurezza del Lavoro

Studio Lodi dr. Luca

Archivi tag: datore di lavoro

Oltre il potere direttivo per il riconoscimento della subordinazione

06 venerdì Dic 2019

Posted by Francesca Baglio in lavoro

≈ Commenti disabilitati su Oltre il potere direttivo per il riconoscimento della subordinazione

Tag

Cass. 25711/2018, Cassazione, codice civile, consulenti del lavoro, consulenza del lavoro, datore di lavoro, dipendente, indici giurisprudenziali, lavoratore, lavoro autonomo, subordinazione, Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25711 del 15 Ottobre 2018, ha affermato che la distinzione tra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato può andare oltre il solo potere direttivo, soprattutto quando si è di fronte a mansioni la cui peculiarità non rende agevolmente apprezzabile l’elemento dell’assoggettamento. Infatti, per le prestazioni di natura intellettuale o professionale, occorre fare riferimento a criteri “complementari e sussidiari” che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (ex multis: Cass. SS.UU. 30/06/199 n. 379).

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Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

13 mercoledì Lug 2016

Posted by Luca Lodi in lavoro, sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

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art. 2087 c.c., Cass. 8883/2016, datore di lavoro, lavoratore, quadripartizione legale, responsabilità, RSPP

Il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza dei propri lavoratori.
Quindi in caso di infortunio la colpa è sempre sua? No, non sempre. Nell’indagine delle responsabilità è bene porsi alcuni quesiti:

  • È presente un nesso causale tra l’evento lesivo (in questo caso l’infortunio sul lavoro) e la condotta (attiva od omissiva) del datore di lavoro?
  • Il fatto era prevedibile e/o evitabile?

Deve infatti sussistere risposta affermativa affinché sia imputabile una responsabilità al datore di lavoro. Se l’evento, invece, risulta imprevedibile ed inevitabile, e la condotta del lavoratore è associabile a un comportamento abnorme, non prevedibile, esorbitante dalle normali procedure di lavoro, la responsabilità non è riconducibile al datore di lavoro bensì al lavoratore stesso. E’ su questa linea che la Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, torna su un orientamento consolidato dando piena assoluzione ad un datore di lavoro e al suo RSPP a seguito di un infortunio di un dipendente caduto dal tetto del capannone: “tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte” –si legge nelle motivazioni–, il lavoratore era stato ben formato in materia di sicurezza sul lavoro e il suo comportamento è stato ritenuto imprevedibile e quindi direttamente ad egli ascrivibile.

 

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Condotta abnorme del lavoratore (Cass. 28132/2015)

23 lunedì Nov 2015

Posted by Luca Lodi in sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Condotta abnorme del lavoratore (Cass. 28132/2015)

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cantieri, cantieri temporanei o mobili, Cassazione, condotta abnorme, coordinatore per l'esecuzione, coordinatore sicurezza esecuzione, CSE, datore di lavoro, infortunio, infortunio mortale

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 luglio 2015, n. 28132 – Caduta mortale di un operaio e responsabilità di un coordinatore per l’esecuzione. Nessun comportamento abnorme della vittima.

Ormai lo sappiamo: solo la condotta “abnorme” esclude la responsabilità datoriale o del CSE. Ecco puntuali le parole dei giudici…

Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.

Testo della sentenza su Olympus (Osservatorio dell’Università degli Studi di Urbino)

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Appalto: responsabilità del committente

02 giovedì Lug 2015

Posted by Luca Lodi in lavoro, sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Appalto: responsabilità del committente

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appalto, committente, contratto di appalto, datore di lavoro, infortunio, posizioni di garanzia

Corte di Cassazione, sez. IV penale, 17 dicembre 2014, sentenza n. 52446

In materia di prevenzione degli infortuni, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pur non potendo esigersi da quest’ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.

FONTE: Notizia tratta da “Ambiente & Sicurezza” n. 11 del 17 giugno 2015.

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Infortunio sul lavoro e posizione di garanzia nelle organizzazioni complesse

02 giovedì Lug 2015

Posted by Luca Lodi in sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Infortunio sul lavoro e posizione di garanzia nelle organizzazioni complesse

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datore di lavoro, igiene, INAIL, infortunio, infortunio sul lavoro, posizioni di garanzia, responsabilità, sicurezza

Corte di Cassazione, sez. IV penale, 19 dicembre 2014, sentenza n. 53035

In questa sentenza, oltre a sottolineare i punti che di seguito richiamiamo, ben noti in dottrina e consolidati in giurisprudenza, i giudici si esprimono sulle posizioni di garanzia facendo espresso riferimento alle organizzazioni di lavoro complesse (si pensi a quelle operanti in appalto), e concludono dichiarando che per sollevare la posizione di garanzia con l’annessa responsabilità in materia di prevenzione degli infortunio sul lavoro “occorre muovere dalla esatta identificazione del rischio che si è concretizzato e, correlativamente, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva”.

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