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attrezzature di lavoro, Cass. 59439/2019, Cassazione, DVR, infortunio, responsabilità, responsabilità datoriale, RSPP, sicurezza, sicurezza sul lavoro, studio lodi, studiolodi, Suprema Corte di Cassazione, taglio, Valutazione dei rischi, valutazione rischi
Solito epilogo post infortunio: Valutazione dei rischi inadeguata. Nel ravvisare la responsabilità del datore di lavoro secondo le norme dell’ordinamento, i giudici confermano la responsabilità anche del RSPP nella misura in cui la valutazione dei rischi è risultata inadeguata e, quindi, nonostante il ruolo consulenziale e non attuativo ascritto dalla norma in capo al RSPP, costui deve rispondere per colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza) e specifica (individuazione dei rischi) allorquando con conoscenze attese e con un grado di diligenza proporzionato all’incarico conferito, non abbia supportato correttamente il datore di lavoro nell’eseguire la valutazione dei rischi.
Ecco perché è fondamentale che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione svolga con massima diligenza e perizia il proprio ruolo, per quanto possibile, fermo restando il dovere essenziale dell’azienda di coinvolgerlo e di non nascondergli informazioni o situazioni dalle quali può scaturire un infortunio e, di riflesso, una responsabilità (laddove con l’ordinaria diligenza e le competenze di cui è in possesso il RSPP possa individuare il rischio con la conseguente attesa segnalazione al datore di lavoro).