Corte di Cassazione, sez. IV penale, 17 dicembre 2014, sentenza n. 52446
In materia di prevenzione degli infortuni, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pur non potendo esigersi da quest’ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.
FONTE: Notizia tratta da “Ambiente & Sicurezza” n. 11 del 17 giugno 2015.