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Corte di Cassazione, sez. IV penale, 19 dicembre 2014, sentenza n. 53035

In questa sentenza, oltre a sottolineare i punti che di seguito richiamiamo, ben noti in dottrina e consolidati in giurisprudenza, i giudici si esprimono sulle posizioni di garanzia facendo espresso riferimento alle organizzazioni di lavoro complesse (si pensi a quelle operanti in appalto), e concludono dichiarando che per sollevare la posizione di garanzia con l’annessa responsabilità in materia di prevenzione degli infortunio sul lavoro “occorre muovere dalla esatta identificazione del rischio che si è concretizzato e, correlativamente, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva”.

I magistrati ribadiscono che “in ragione dell’esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l’incolumità del lavoratore appunto, deve escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali e dei protocolli operativi, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

Ne deriva, secondo gli ermellini, che “poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore”.