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Studio Lodi dr. Luca

~ Diritto e Sicurezza del Lavoro

Studio Lodi dr. Luca

Archivi tag: responsabilità

Cass. pen. 50439/2019: responsabilità datoriale e del RSPP per valutazione dei rischi inadeguata

21 martedì Gen 2020

Posted by Luca Lodi in sicurezza

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Tag

attrezzature di lavoro, Cass. 59439/2019, Cassazione, DVR, infortunio, responsabilità, responsabilità datoriale, RSPP, sicurezza, sicurezza sul lavoro, studio lodi, studiolodi, Suprema Corte di Cassazione, taglio, Valutazione dei rischi, valutazione rischi

Solito epilogo post infortunio: Valutazione dei rischi inadeguata. Nel ravvisare la responsabilità del datore di lavoro secondo le norme dell’ordinamento, i giudici confermano la responsabilità anche del RSPP nella misura in cui la valutazione dei rischi è risultata inadeguata e, quindi, nonostante il ruolo consulenziale e non attuativo ascritto dalla norma in capo al RSPP, costui deve rispondere per colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza) e specifica (individuazione dei rischi) allorquando con conoscenze attese e con un grado di diligenza proporzionato all’incarico conferito, non abbia supportato correttamente il datore di lavoro nell’eseguire la valutazione dei rischi.

Ecco perché è fondamentale che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione svolga con massima diligenza e perizia il proprio ruolo, per quanto possibile, fermo restando il dovere essenziale dell’azienda di coinvolgerlo e di non nascondergli informazioni o situazioni dalle quali può scaturire un infortunio e, di riflesso, una responsabilità (laddove con l’ordinaria diligenza e le competenze di cui è in possesso il RSPP possa individuare il rischio con la conseguente attesa segnalazione al datore di lavoro).

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Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

13 mercoledì Lug 2016

Posted by Luca Lodi in lavoro, sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

Tag

art. 2087 c.c., Cass. 8883/2016, datore di lavoro, lavoratore, quadripartizione legale, responsabilità, RSPP

Il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza dei propri lavoratori.
Quindi in caso di infortunio la colpa è sempre sua? No, non sempre. Nell’indagine delle responsabilità è bene porsi alcuni quesiti:

  • È presente un nesso causale tra l’evento lesivo (in questo caso l’infortunio sul lavoro) e la condotta (attiva od omissiva) del datore di lavoro?
  • Il fatto era prevedibile e/o evitabile?

Deve infatti sussistere risposta affermativa affinché sia imputabile una responsabilità al datore di lavoro. Se l’evento, invece, risulta imprevedibile ed inevitabile, e la condotta del lavoratore è associabile a un comportamento abnorme, non prevedibile, esorbitante dalle normali procedure di lavoro, la responsabilità non è riconducibile al datore di lavoro bensì al lavoratore stesso. E’ su questa linea che la Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, torna su un orientamento consolidato dando piena assoluzione ad un datore di lavoro e al suo RSPP a seguito di un infortunio di un dipendente caduto dal tetto del capannone: “tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte” –si legge nelle motivazioni–, il lavoratore era stato ben formato in materia di sicurezza sul lavoro e il suo comportamento è stato ritenuto imprevedibile e quindi direttamente ad egli ascrivibile.

 

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Infortunio sul lavoro e posizione di garanzia nelle organizzazioni complesse

02 giovedì Lug 2015

Posted by Luca Lodi in sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Infortunio sul lavoro e posizione di garanzia nelle organizzazioni complesse

Tag

datore di lavoro, igiene, INAIL, infortunio, infortunio sul lavoro, posizioni di garanzia, responsabilità, sicurezza

Corte di Cassazione, sez. IV penale, 19 dicembre 2014, sentenza n. 53035

In questa sentenza, oltre a sottolineare i punti che di seguito richiamiamo, ben noti in dottrina e consolidati in giurisprudenza, i giudici si esprimono sulle posizioni di garanzia facendo espresso riferimento alle organizzazioni di lavoro complesse (si pensi a quelle operanti in appalto), e concludono dichiarando che per sollevare la posizione di garanzia con l’annessa responsabilità in materia di prevenzione degli infortunio sul lavoro “occorre muovere dalla esatta identificazione del rischio che si è concretizzato e, correlativamente, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva”.

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