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Solito epilogo post infortunio: Valutazione dei rischi inadeguata. Nel ravvisare la responsabilità del datore di lavoro secondo le norme dell’ordinamento, i giudici confermano la responsabilità anche del RSPP nella misura in cui la valutazione dei rischi è risultata inadeguata e, quindi, nonostante il ruolo consulenziale e non attuativo ascritto dalla norma in capo al RSPP, costui deve rispondere per colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza) e specifica (individuazione dei rischi) allorquando con conoscenze attese e con un grado di diligenza proporzionato all’incarico conferito, non abbia supportato correttamente il datore di lavoro nell’eseguire la valutazione dei rischi.
Ecco perché è fondamentale che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione svolga con massima diligenza e perizia il proprio ruolo, per quanto possibile, fermo restando il dovere essenziale dell’azienda di coinvolgerlo e di non nascondergli informazioni o situazioni dalle quali può scaturire un infortunio e, di riflesso, una responsabilità (laddove con l’ordinaria diligenza e le competenze di cui è in possesso il RSPP possa individuare il rischio con la conseguente attesa segnalazione al datore di lavoro).
Della sentenza di Cassazione, sezione penale, n. 50439 del 13 dicembre 2019, si riporta la seguente massima coerente con gli orientamenti consolidati:
…in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (…), che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all’utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori…
Link alla sentenza su Olympus (Osservatorio dell’Università di Urbino)