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autotrasporto, lavoro, Ministero del Lavoro, orari di lavoro, periodi di riposo, riposo, riposo settimanale
Un fattore di fondamentale importanza per la sicurezza degli addetti alla guida dei mezzi su strada è certamente l’orario di lavoro e il rispetto dei tempi di riposo. In questa direzione è andata la circolare 29 aprile 2015, prot. n. 37/0007136 del Ministero del Lavoro. La particolare natura della prestazione, infatti, e le sempre più pressanti richieste agli autisti da parte dei datori di lavoro di “migliorare” i tempi di consegna avevano spinto il legislatore europeo a emanare il regolamento 2006/561/CE relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
La circolare ministeriale, dopo aver formulato osservazioni giuridiche ed applicative in tema di riposo settimanale, rileva che finché il principio comunitario non troverà corretta trasfusione nell’ordinamento interno, al datore di lavoro non sarà concesso di ripartire in più frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito dall’interpretazione letterale del testo della norma in lingua italiana: questo perché nel testo tradotto in altre lingue dell’Unione europea non sembra farsi menzione di tale frazionabilità quanto piuttosto dell’uso “in blocco” e il Ministero, nel rilasciare la circolare, fa tesoro dell’orientamento della Corte di Giustizia europea secondo cui la norma comunitaria da un paese comunitario deve essere interpretata ed applicata “alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali” e “in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche … la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte” per preservarne il c.d. “effetto utile” (sentenze C-511/08 e C437/97).
FONTE: Notizia tratta da “Ambiente & Sicurezza” n. 11 del 17 giugno 2015, parzialmente rielaborata.