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Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 4/2015 ribadisce che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, da erogarsi a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e con contenuti e modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/11, costituisce il “minimo” e non sostituisce l’addestramento. In caso di lavoratore formato professionalmente per svolgere una determinata mansione ricomprese nel repertorio ISFOL (coerente con la classificazione ISTAT) il datore di lavoro ha il dovere di verificare la formazione ricevuta per tale mansione e integrare quanto necessario in base alla propria valutazione dei rischi sul lavoro, tenendo appunto presente che la formazione dell’Accordo Stato-Regioni è solo il minimo e qualora sia presente nel percorso formativo pregresso del lavoro e quindi dimostrabile, la non ripetizione didattica può avvenire se il datore ritenga che quella svolta sia “adeguata e sufficiente” alla situazione aziendale. Motivo per cui non bisognerebbe mai dare nulla per scontato e ripeterla con serietà, tant’è che lo stesso Accordo Stato-Regioni impone l’integrazione e l’aggiornamento.