Tag

, , , , ,

Cass. pen., sez. IV, sent. 13 luglio 2015, n. 29908 – Infortunio mortale per la rottura della fascia di imbracatura del carico. Responsabilità del datore di lavoro.

Quanto alla formazione dei lavoratori, va premesso che il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è tenuto il datore, prevede, tra l’altro, l’obbligo di informare i dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all’attività svolta nell’impresa (art. 21 D.Lgs. 626/94, vigente all’epoca dei fatti) e di adeguata formazione in materia di sicurezza (art. 22, ibidem).

Ora il riferimento è agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08.
Nell’ambito del POS (Piano Operativo di Sicurezza) ci si dovrebbe aspettare che esso affronti il rischio valutato e indichi come “operativamente” procedere “in sicurezza”.

Prosegue infatti la sentenza:

In ordine all’uso specifico dell’escavatare per il sollevamento dei carichi, aveva già osservato il tribunale che, come si evinceva dalla deposizione del teste T.R., si trattava di una operazione usuale ed il M.D. (datore di lavoro, n.d.r.) aveva omesso di fornire formazione specifica ai lavoratori, considerato che agli stessi era stata impartita una formazione generica di poche ore che non riguardava anche le modalità operative di sollevamento del carico a mezzo di escavatore e le modalità di imbracatura dei carichi metallici. Inoltre il piano operativo di sicurezza non recava alcuna previsione sul punto, riguardando solo la movimentazione dei carichi a mezzo di muletto e ciò induceva a ritenere, come correttamente osservato dalla corte d’appello, che se il rischio non era stato valutato e preso in considerazione dall’azienda, era logico ritenere che i lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcuna specifica informazione e formazione.

Testo della sentenza su Olympus (Osservatorio dell’Università degli Studi di Urbino)