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cantieri, cantieri temporanei o mobili, Cassazione, condotta abnorme, coordinatore per l'esecuzione, coordinatore sicurezza esecuzione, CSE, datore di lavoro, infortunio, infortunio mortale
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 luglio 2015, n. 28132 – Caduta mortale di un operaio e responsabilità di un coordinatore per l’esecuzione. Nessun comportamento abnorme della vittima.
Ormai lo sappiamo: solo la condotta “abnorme” esclude la responsabilità datoriale o del CSE. Ecco puntuali le parole dei giudici…
Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.
Testo della sentenza su Olympus (Osservatorio dell’Università degli Studi di Urbino)