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antincendio, codice prevenzione incendi, CPI, D.M. 03/08/15, D.M. 10/03/98, prevenzione incendi, vigili del fuoco
Prevenzione incendi: THE REVOLUTIONARY BREAKTHROUGH (LA “SVOLTA” BUONA?)
Il 20 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” (ormai noto come nuovo “Codice”, seppur non nel senso legale del termine) con l’obiettivo di andare incontro elle esigenze progettuali dei professionisti del settore che fino ad oggi potevano fare riferimento alla FSE (Fire Safety Engeneering) di cui al D.M. 9 maggio 2007 come alternativa ai criteri e linee guida via via consolidati in materia antincendio (anzitutto il D.M. 10 marzo 1998). Si consideri che i regolamenti ministeriali non avevano coperto tutte le attività (c.d. “normate”): da qui l’interesse a raggiungere le attività “non normate” con il Codice di Prevenzione Incendi.
Esso è strutturato in 4 sezioni, valuta 3 tipologie di profili di rischio (vita, beni, ambiente). Potrà applicarsi sia alle attività nuove che a quelle esistenti (anche in caso di ristrutturazione o ampliamento purché vi sia compatibilità tra le parti). Sarà requisito fondamentale per il progettista applicare integralmente questo metodo affinché si assicuri una sinergica strategia antincendio.
Questo strumento nelle mani di progettisti sempre più protagonisti conferirà – o meglio: dovrebbe conferire – maggiore responsabilità nelle scelte, delle misure di prevenzione incendi, con auspicio di semplificazione dell’iter burocratico?