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BICICLETTA: Legittimo l’uso, come noto, purché il mezzo sia scelto per ragioni di esigenze e secondo criterio di normalità-razionalità. Lo conferma la Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016; d’altronde si tratta di un mezzo di trasporto comodo e rispettoso dell’ambiente, oltre che di stimolo al benessere personale e il suo utilizzo è stato peraltro incentivato dalla legge n. 221/2015 (“collegato ambientale”). Resta inteso che i corollari della normativa antinfortunistica sono immutati: la scelta del mezzo deve essere essere ponderata sui criteri razionali di cui sopra, tipicità di scelta, lunghezza del percorso del percorso e, per certi versi, dal rischio incombente sul tragitto; inoltre, non si dimentichi che il tragitto casa-lavoro, perché sia tutelato dall’INAIL, deve essere quello normale, non deviato per ragioni personali, e nella copertura assicurativa è compreso anche il percorso verso il luogo abituale di pausa pranzo esclusivamente quando non sia disponibile la mensa aziendale.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale recente, l’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro deve essere valutato in relazione al costume sociale, alle esigenze familiari, alla disponibilità dei mezzi pubblici, al percorso di riferimento e alle condizioni climatiche, nonché – ed è qui la novità insita nella sentenza della Cassazione – alla tendenza nell’ordinamento di incentivarne l’uso (rif. collegato ambientale).