In data 25/03/2014 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 19/2014 che nel settore sanitario innova con alcuni precisi obblighi, tra cui:
- assicurare che il personale sia adeguatamente formato (n.b. per coloro che hanno partecipato al nostro corso di formazione tenuto nel periodo febbraio-marzo u.s., la formazione risulta adeguata a questi fini);
- utilizzo (ribadito, perché già nelle regole generali del d.lgs. 81/08) di adeguati DPI;
- utilizzo di contenitori tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento dei dispositivi taglienti e da iniezione (es. bisturi e siringhe);
- divieto immediato della pratica di reincapucciamento manuale;
- profilassi e procedure operative da attuare in caso di ferite o punture (profilassi post-esposizione ed esami medici necessari e, se del caso, assistenza psicologica);
- sorveglianza sanitaria, in termini perentori e non più in base agli esiti di valutazione dei rischi (*).
(*) Con ciò potrebbe concludersi una discussione aperta da tempo in tema di sorveglianza sanitaria negli studi odontoiatrici, in merito alla quale l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani sosteneva l’esclusione del rischio biologico (ancorché in materiale diffuso in rete e patrocinato dalla stessa Associazione si menzionava il rischio come presente**) – e forse anche del rischio chimico, ma per questo bisognerebbe analizzare le singole situazioni con metodo MoVaRisCh – e quindi la superfluità della nomina del Medico Competente.
Come esperti della salute e sicurezza sul lavoro, per ragioni tecnico-scientifiche e legali abbiamo sempre chiarito agli odontoiatri ns. clienti che tale parere non aveva congruo riscontro nella normativa vigente e che, in funzione proprio della prevenzione, la sorveglianza sanitaria era da disporre (inoltre, le valutazioni tecniche elaborate sui predetti rischi, con le metodologie valutative opportune, evidenziava proprio l’importanza del controllo medico).
Si legge sul sito dell’ANDI che essa, nei giorni scorsi, ha inviato al Ministero della Salute una richiesta di parere per tentare di ottenere un riscontro di conferma della loro interpretazione che noi non possiamo minimamente condividere: anche qualora ottenesse un esito favorevole per ragioni che riteniamo più politiche che tecniche, nulla cambierà con riferimento alle attività che assistiamo perché siamo certi della correttezza del nostro operato (ribadiamo: sia in termini tecnici, per la prevenzione, che in termini legali).
Ci sorprendiamo (e scandalizziamo), senza timore di critica, che un’Associazione composta da Medici Chirurghi, possa continuare a sostenere simili orientamenti che giudichiamo inopportuni e pericolosi per la tutela dei lavoratori.
**cfr. libro curato da F. Montagna, edito ANDI, 1997, p. 347: “L’adozione di precauzioni universali non elimina il rischio di esposizione a materiale biologico infetto che può avvenire accidentalmente per gli operatori sanitari nel corso di normali manovre di assistenza”.
Desideriamo altresì ricordare l’importanza del ruolo “attivo” del Medico Competente, la cui collaborazione è definita all’art. 25, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/08 e su cui lo stesso Ministero del Lavoro ne ha sottolineato il ruolo nella risposta ad interpello n. 5/2014 avanzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.