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Partendo con un giro di vite sulle “collaborazioni organizzate dal committente” (limitandole in generale ed abolendo i co.co.pro. e gli associati in partecipazione con mero apporto di lavoro), il D.Lgs. 81/2015 è intervenuto riscrivendo le tipologie di contratto di lavoro e, quindi, riformulandone caratteristiche e requisiti.

Anche nell’attuale testo di legge troviamo alcuni contratti vietati in mancanza della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro:

  • lavoro intermittente (lavoro a chiamata)
  • contratto a termine (lavoro a tempo determinato)
  • somministrazione di lavoro (ex interinale)

Il divieto al ricorso a tali tipologie contrattuali è peraltro esteso per la sostituzione di lavoratori in sciopero, nelle aziende con riduzione di orario per cassa integrazione o con licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti.