La sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 38356/2015, si è occupata del caso di un infortunio ai danni del componente di una impresa familiare che operava fuori dalla propria sede.
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 96 (“Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”) pone una disciplina nel caso in cui l’impresa familiare sia impegnata fuori dalla propria sede, presso cantieri nei quali si effettuano lavori edili.
Tale norma attribuisce la qualifica soggettiva di datore di lavoro anche al titolare dell’impresa familiare, il quale è tenuto a redigere il POS.
L’impresa familiare, seppur caratterizzata dall’assenza di rapporto di subordinazione tra i componenti, non può esimersi dagli obblighi specifici ad essa indirizzati (artt. 21 e 96) e sorge una posizione di garanzia di uno dei familiari nei confronti degli altri.
A tal proposito i beneficiari della tutela apprestata dal Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, comma 1, lettera g) sono, oltre ad eventuali lavoratori subordinati dell’impresa familiare, anche i componenti della medesima.
Il POS, in questo caso, ha la funzione di porre i collaboratori familiari nelle condizioni di ottemperare all’obbligo di munirsi di idonee attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione appropriati.
La trama normativa appena evocata costituisce una significativa novità rispetto al passato, che secondo l’opinione dominante – ed infatti accompagnata da dubbi – vedeva la tutela antinfortunistica non estesa ai collaboratori dell’impresa familiare.