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Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, attrezzatura di lavoro, carrelli elevatori, patentino, trattori
Quando finalmente iniziava a farsi strada la verità, ossia che i “patentini” per l’uso di attrezzatura di lavoro (trattori, carrelli elevatori, ecc.) riguardassero solo i “lavoratori” (dipendenti ed assimilati) in quanto obbligo disposto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 con riferimento alla definizione di “operatore” di cui all’art. 69, lettera e), del medesimo decreto e non per datori di lavoro o lavoratori autonomi, ecco che il legislatore ritocca il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro per mezzo del D.Lgs. 151/2015 (art. 20, comma 1, lettera l)):
all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il
lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»
Insomma, dal 24/09/2015 il patentino è necessario anche per il datore di lavoro!
Nulla è precisato, invece, per i lavoratori autonomi (fermo restando l’obbligo d’uso di attrezzatura “conforme”) ma se questo è l’indirizzo di ampliamento della platea di destinatari prima o poi potrebbe arrivare l’ulteriore integrazione normativa.