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Con sentenza n. 10576/2017 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in caso di collocamento obbligatorio (L. 68/99), la Commissione medica non è competente solo in fase di inserimento ma anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per sopraggiunta inidoneità alla mansione. Ciò significa che in caso di aggravio delle condizioni di salute del soggetto portatore di handicap fisico o psichico, qualora il Medico competente aziendale ravvisi l’inidoneità sanitaria alla mansione, il giudizio di idoneità negata non può bastare per intimare il licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) bensì è necessario interpellare la Commissione medica collegiale di cui alla legge n. 104/92.

Nella testo della sentenza si segnala la presenza di interessanti passaggi di ragionamento non solo tra legge n. 68/99 (collocamento obbligatorio) e legge n. 104/92 (legge-quadro per la tutela delle persone diversamente abili), ma anche un rinvio al d.lgs. n. 216/03 (recepimento direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento nell’occupazione di persone con handicap) e ai decreti legislativi nn. 626/94 e attuale 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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