In data 19 Novembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 127/2021.
I punti salienti e di interesse per le attività lavorative (private e pubbliche) sono pochi ma rilevanti per lo snellimento delle procedure di controllo dei Green Pass.
In primis si precisa che i datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle modalità organizzative adottate per verificare il Green Pass.
A tal proposito è possibile scaricare l’informativa aggiornata (Rev. 4 al 29/11/2021) (file PDF) [v.Nota1]
La Legge introduce poi la possibilità di alleggerire e snellire le misure organizzative di controllo del Green Pass, consentendo al lavoratore di consegnare la propria certificazione verde al datore di lavoro (in verità la disposizione indica che il lavoratore ha facoltà di “richiedere” al datore di lavoro di poterla consegnare…). In questo caso (*) il lavoratore, per tutta la durata di validità del proprio certificato, è esente dai controlli da parte del Datore di Lavoro.
(*) è lecito supporre che la certificazione condivisa dal lavoratore con il proprio datore sia stata rilasciata a seguito di vaccinazione e non per tampone negativo.
Una precisazione è in merito ai corsi di formazione: si conferma che i discenti sono obbligati ad esibire la certificazione verde.
Per quanto concerne invece i lavoratori in somministrazione, viene precisato che il controllo del Green Pass spetta all’utilizzatore ma è onere del somministratore informare il lavoratore delle regole in vigore. Seguendo il criterio logico (interpretazione logica o teleologica) è da sottintendere che anche il lavoratore somministrato potrà consegnare il certificato verde all’utilizzatore, nonostante la norma parli di consegna “al proprio datore”.
La Legge n. 165/2021 chiarisce altresì il dubbio sulla validità di un Green Pass che scade durante l’orario di lavoro. Infatti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, la scadenza della validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste (disciplinari e amministrative) e la permanenza del lavoratore è consentita fino alla fine del proprio turno.
Resta da capire se lo stesso trattamento possa essere esteso anche al personale “esterno” (soprattutto per coloro che collaborano in modo continuativo presso la sede del committente) considerando che la disposizione sulla facoltà di consegna del Green Pass è prevista per lavoratori dipendenti ma non espressamente esclusa per altri.
Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e proteggere soprattutto i soggetti a rischio – ad esempio colleghi che, per problemi di salute, sono esentati dalla vaccinazione e rischiano di contrarre il virus in modo grave -, il Parlamento invita i datori di lavoro ad attuare una campagna di sensibilizzazione e informazione nelle proprie attività sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, avvalendosi del supporto dei Medici Competenti (art. 4-bis della Legge n. 165/2021).
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Nota1: La Rev.4 sostituisce la Rev.3 di dieci giorni prima perché il D.L. 172/2021 ha ridotto la validità dei Green Pass da 12 a 9 mesi e ha introdotto le casistiche di Super Green Pass.