L’accessibilità non riguarda tutti i siti web

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Continuano a giungerci richieste di chiarimento in merito all’obbligo di rendere i siti web accessibili secondo il decreto entrato in vigore lo scorso 28 giugno 2025. Ebbene, come avvenuto per il Whistleblowing, troviamo chi insiste SBAGLIANDO: la regola dell’accessibilità è assolutamente utile e opportuna, ma l’obbligo – inteso come tale – fissato dal legislatore NON riguarda tutti e soprattutto NON riguarda le tantissime aziende dotate esclusivamente di un c.d. “sito vetrina”, bensì è rivolto a imprese in determinati settori (es. il trasporto, le banche, …) e l’e-commerce, oltre la pubblica amministrazione che era è già obbligata ormai da vent’anni in forza di altra norma. Esistono poi espresse esclusioni, come le microimprese.

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Intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro

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Il 10 ottobre è entrata in vigore la legge n. 132/2025 che punta ad un quadro di regole (delegando il governo a disciplinare nel merito) per l’uso dell’intelligenza artificiale (anche[*]) nei luoghi di lavoro ove abbiano impatto sulle risorse umane. Rimandiamo all’ascolto del podcast di Roberto Camera, esperto di diritto del lavoro (già funzionario dell’ispettorato del lavoro di Modena), che illustra sinteticamente gli obiettivi della norma e le garanzie dovute nel rapporto di lavoro.

[*] si indica “anche” in quanto il testo normativo riguarda l’AI non solo nel rapporto di lavoro e l’articolo 1, comma 2, dispone che sia interpretato e applicato conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689.

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Eventi Croce Blu (MO) ottobre 2025

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Come sapete le notizie sui corsi le pubblichiamo sul portale Igiene Sicurezza Modena in modo da non inviare alla clientela tutte le iniziative didattiche perché ciascuna azienda la invitiamo solo ai singoli corsi di effettivo interesse in base alle scadenze programmate; oggi però condividiamo con immenso piacere anche sul nostro sito la locandina di CROCE BLU MODENA con gli eventi di Ottobre (dal 27 settembre al 20 ottobre, per la precisione) perché potrebbero risultare di interesse individuale (o per i familiari, con l’auspicio di coinvolgere quanti più giovani nei percorsi di volontariato con un’esperienza che arricchisce conoscenze, competenze ed empatia della persona e contribuisce ad aiutare la collettività).

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Formazione sicurezza DIRIGENTI e PREPOSTI

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Ancora in merito all’Accordo Stato-regioni del 17/04/2025, dopo aver parlato di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, ci soffermiamo ora sull’obbligo formativo per dirigenti e preposti.

Il corso per dirigenti passa dalle 16 ore del precedente accordo del 2011 alle attuali 12 ore a cui si aggiunge un modulo di 6 ore per coloro che esercitano in edilizia; stesso discorso (corso 12 ore) vale per i preposti che con la previgente regolamentazione dovevano frequentare un corso di 8 ore aggiuntivo alla formazione per lavoratori (formazione generale e specifica restano pre-requisiti per l’accesso alla formazione per preposto).

Sul preposto cambia l’aggiornamento che per espressa previsione di legge è biennale, ma sia per preposti che per dirigenti i corsi di aggiornamento sostituiscono quelli per lavoratori in quanto prevale il ruolo attivo alla qualifica sottesa di lavoratore (considerando che nel D.Lgs. 81/08 sono enunciate posizioni di garanzia ben distinte).

Vediamo in sintesi le caratteristiche mediante i quadri sinottici offerti da AiFOS.

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Formazione sicurezza DATORI DI LAVORO

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Come accennato, l’Accordo Stato-regioni del 17/04/2025 ha ripreso i programmi dei corsi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08), con alcune importanti modifiche, ma ha previsto anche corsi obbligatori per tutti gli altri datori di lavoro: pertanto il datore di lavoro, indipendentemente che svolga il ruolo di DL-SPP o che abbia designato un RSPP interno o esterno, deve svolgere un corso di 16 ore.

Orbene, la Conferenza Stato-regioni ha provveduto a deliberare il programma didattico obbligatorio per i datori di lavoro tout court, in quanto la Legge n. 215/2021 ha introdotto una modifica all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 inserendo che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Norma sanzionata penalmente e passibile di incostituzionalità perché il precetto legale fa affidamento ad una fonte extra-ordinamento ma, soprattutto, perché prevedere una formazione obbligatoria a tutti i datori di lavoro senza condizioni potrebbe costituire una limitazione della libertà imprenditoriale ex art. 41 Cost. (ma non è dato sapere se e quando il vizio di costituzionalità sarà sollevato nelle more di un procedimento giudiziario, pertanto fino ad allora non ci rimane che adeguarci e fare formazione che comunque ha la sua importanza a prescindere da questi aspetti giuridici). Peraltro si ritiene inopportuno aver menzionato il datore di lavoro al comma 7 di un articolo (il 37) che riguarda esclusivamente la formazione di lavoratori e loro rappresentanti: evidentemente il legislatore è stato poco attento.

Vediamo in sintesi le caratteristiche mediante i quadri sinottici offerti da AiFOS.

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