Formazione sicurezza DATORI DI LAVORO

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Come accennato, l’Accordo Stato-regioni del 17/04/2025 ha ripreso i programmi dei corsi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08), con alcune importanti modifiche, ma ha previsto anche corsi obbligatori per tutti gli altri datori di lavoro: pertanto il datore di lavoro, indipendentemente che svolga il ruolo di DL-SPP o che abbia designato un RSPP interno o esterno, deve svolgere un corso di 16 ore.

Orbene, la Conferenza Stato-regioni ha provveduto a deliberare il programma didattico obbligatorio per i datori di lavoro tout court, in quanto la Legge n. 215/2021 ha introdotto una modifica all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 inserendo che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Norma sanzionata penalmente e passibile di incostituzionalità perché il precetto legale fa affidamento ad una fonte extra-ordinamento ma, soprattutto, perché prevedere una formazione obbligatoria a tutti i datori di lavoro senza condizioni potrebbe costituire una limitazione della libertà imprenditoriale ex art. 41 Cost. (ma non è dato sapere se e quando il vizio di costituzionalità sarà sollevato nelle more di un procedimento giudiziario, pertanto fino ad allora non ci rimane che adeguarci e fare formazione che comunque ha la sua importanza a prescindere da questi aspetti giuridici). Peraltro si ritiene inopportuno aver menzionato il datore di lavoro al comma 7 di un articolo (il 37) che riguarda esclusivamente la formazione di lavoratori e loro rappresentanti: evidentemente il legislatore è stato poco attento.

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Formazione sicurezza LAVORATORI

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Il nuovo Accordo Stato-regioni del 17/04/2025 ha revisionato la formazione in materia di sicurezza; i contenuti seguono quanto disciplinato dal precedente testo del 2011, con un aggravio documentale (onere probatorio) sul soggetto erogante (datore di lavoro o ente incaricato) che deve avere come obiettivo una progettazione didattica mirata.

ATTENZIONE: scompare il termine di 60 giorni dall’assunzione per “concludere” il percorso formativo; questo termine aveva generato confusione perché molte aziende lo consideravano un periodo entro cui cominciare i corsi anziché entro cui terminarli, senza notare l’eventuale problema in caso di infortunio (mentre in occasione di attività di vigilanza il più delle volte, in passato, era stato concesso di attendere il termine per la consegna dell’attestato, senza comminare sanzioni pur essendo applicabili in quanto la formazione va erogata prima di adibire a mansione il lavoratore!).

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Accordo Stato-regioni 17 aprile 2025

La porcheria è pubblicata, precisamente in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025.

Lo sappiamo, dire che “la porcheria è pubblicata” suona forte, ma per quanto ci si sforzi di ammettere che gli obblighi formativi abbiano spinto le aziende al miglioramento (perché è vero, non lo si nega e in questi anni ci siamo impegnati molto nei corsi di formazione), dobbiamo ora riscontrare l’inadeguato intervento di una Commissione – quella della Conferenza Stato-regioni – che sembra non avere particolare competenza nel settore e delibera regole didattiche come se stesse stilando l’offerta formativa PTOF per le scuole, perdendo quel pragmatismo che contraddistingue il mercato del lavoro. Rispettare la disciplina dettata dalla Conferenza Stato-regioni è importante e gli accordi del 2011 e 2012 ha avuto un forte impatto nel campo della sicurezza, ma agli esperti non possono non balzare all’occhio luci ed ombre di cotanta azione normativa.

Abbiamo volutamente atteso a darne notizia perché nel settore si vociferava tanto di questo accordo – chi con entusiasmo, chi inorridendo all’idea dopo aver letto la bozza – ma, pur essendo già in vigore, è previsto un periodo transitorio tra vecchia e nuova regolamentazione e allora ci siamo presi il tempo di studiare, approfondire, prendere nota degli errori e coordinare il testo con le disposizioni normative per comprenderne la portata in termini applicativi e sanzionatori (precisamente nei limiti del potere sanzionatorio, ma siamo consci che talvolta anche l’organo di vigilanza possa essere disorientato nell’irrogazione di sanzione giacché – si noti bene – essa è prevista solo in alcuni commi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e non certo in quelli che rinviano all’accordo Stato-regioni altrimenti sarebbe incostituzionale).

Ringraziamo AiFOS che ha messo a disposizione una sezione del sito con il materiale e ha pubblicato una raccolta contenente sia l’accordo che revisiona le regole della formazione sia altre disposizioni ancora in vigore sempre in materia di formazione (es. primo soccorso, antincendio) in quanto l’accordo in questione riguarda:

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Eventi di beneficenza 4 e 17 maggio 2025

Segnaliamo, per la bontà delle iniziative, questi due eventi: il primo a sostegno della diffusione di defibrillatori DAE nel territorio modenese e formazione della Polizia Locale, il secondo per la realizzazione di un Hospice a Fiorano Modenese.

4 maggio al Teatro Storchi di Modena; 17 maggio al Teatro Fabbri di Vignola. Informazioni nelle rispettive locandine.

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