Tag
Cass. 1663/2020, Cassazione, co.co.co, cococo, collaborazione, D.Lgs. 81/2015, delivery, diritto del lavoro, food, food delivery, fooddelivery, Ministero del Lavoro, protezione, rider, riders, Suprema Corte di Cassazione, tutela dei lavoratori
24 gennaio 2020 – La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 1663, mette un punto decisivo nel food delivery affermando che ai riders (anche se collaboratori) si applica la disciplina del lavoro subordinato.
La linea poteva essere sottile, ma la sentenza risulta piuttosto chiara e le motivazioni sono frutto di ragionamenti precisi che non lasciano dubbi di interpretazione. E’ così che la Cassazione ha respinto il ricorso della Foodinho Srl:
In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione (…) siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato (…).
Senza ombra di dubbio l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 costituisce norma di apertura per la disciplina di quelle forme di collaborazione, continuativa e personale, che si trovano nella c.d. zona grigia, in quanto meritevoli di una tutela omogenea.
Testo della sentenza (PDF) disponibile su www.dottrinalavoro.it (notizia qui)