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Viste le numerose richieste pervenute, riportiamo quanto già annotato a conclusione di questo articolo sul DPCM 22/03/2020, per spiegare come risolvere l’antinomia nel rapporto giuridico tra i vari decreti e ordinanze di questo periodo emergenziale.

qualora ci si trovi ad una antinomia tra decreto odierno e precedenti atti (decreti, ordinanze, …) delle Regioni ed enti locali, bisognerà considerare la validità secondo criterio gerarchico ma con integrazione suppletiva territoriale: decadono eventuali deroghe o “concessioni” – qui intendendo le attività aperte o le libertà concesse – deliberate da Regioni e Comuni, mentre restano valide le maggiori restrizioni (già definite o che decideranno di definire) rispetto alle limitazioni stabilite dal Governo italiano. Gli atti di livello territoriale infatti non sono da intendersi superati in toto, ma solo nella parte in cui il decreto statale impone una maggior limitazione, mentre gli altri divieti imposti da Regioni e Comuni e province autonome restano in vigore. Si salvano così l’autonomia amministrativa dettata dall’art. 118 Cost. e la supremazia statale sostitutiva ex art. 120 Cost. per motivi di salute pubblica nazionale, in rapporto coordinato rispettoso dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione

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AGGIORNAMENTO: Nel periodo di emergenza Covid-19 le antinomie trovano una nuova soluzione: art. 3 D.L. 19/2020 (incostituzionale?)