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antinomia giuridica, corona virus, coronavirus, COVID-19, diritto del lavoro, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza, sicurezza sul lavoro
Sul dibattito del vaccino Covid19 e dell’eventuale licenziamento facciamo chiarezza.
Il medico competente non può prescrivere un obbligo, ma come recita l’ultimo comma dell’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 deve fornire adeguate informazioni su “vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”. Tra l’altro la norma va letta e interpretata in combinato disposto con altre, nei limiti dei vincoli legali e delle libertà personali.
Il datore di lavoro adotta, tra le misure protettive particolari, la “messa a disposizione” di vaccini efficaci (art. 279, comma 2, lett. a).
Solo laddove vi sia una norma di legge che impone il vaccino il medico competente può optare per una (motivata) inidoneità alla mansione (come nei settori in cui è prescritta l’antitetanica), negli altri casi dovrà limitarsi ad esprimere delle considerazioni e semmai potrà aumentare la periodicità di sorveglianza, disporre tamponi nell’ambito dell’accertamento, attivare lo screening sierologico stimolando l’adesione dei lavoratori.
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