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Agli albori della discussione sul rapporto giuridico tra D.P.C.M. a livello nazionale e decretazioni ed ordinanze di rango regionale e infraregionale, su cui avevamo già espresso la chiave interpretativa per risolvere l’antinomia, in data 25 marzo 2020 il Governo è intervenuto per modificare l’assetto delineato avocando a sé la supremazia gerarchica delle decisioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19 e, quindi, limitando temporaneamente i poteri di Comuni, Regioni, Province autonome.
L’art. 3 del D.L. 19/2020, in vigore dal giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 26 marzo, fornisce disposizione legale per il rapporto delle misure territoriali e regionali con quelle statali: per dirlo in altri termini, il Governo ha deciso di rendere uniforme la gestione a livello nazionale dando maggior rigore ai D.P.C.M. rispetto agli atti di Regioni, Comuni e Province, specificando la validità di quelli regionali nel solo periodo transitorio intercorrente tra la pubblicazione della decisione di competenza e l’arrivo ufficiale del D.P.C.M. e determinando l’inefficacia delle ordinanze dei sindaci in contrasto con le misure statali (nota: anche con riferimento ad eventuali maggiori restrizioni che avrebbero mantenuto validità secondo quanto disciplinato dalla Costituzione italiana ma che, evidentemente, generavano confusione applicativa).