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antinomia giuridica, corona virus, coronavirus, COVID-19, diritto del lavoro, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza, sicurezza sul lavoro
Sul dibattito del vaccino Covid19 e dell’eventuale licenziamento facciamo chiarezza.
Il medico competente non può prescrivere un obbligo, ma come recita l’ultimo comma dell’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 deve fornire adeguate informazioni su “vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”. Tra l’altro la norma va letta e interpretata in combinato disposto con altre, nei limiti dei vincoli legali e delle libertà personali.
Il datore di lavoro adotta, tra le misure protettive particolari, la “messa a disposizione” di vaccini efficaci (art. 279, comma 2, lett. a).
Solo laddove vi sia una norma di legge che impone il vaccino il medico competente può optare per una (motivata) inidoneità alla mansione (come nei settori in cui è prescritta l’antitetanica), negli altri casi dovrà limitarsi ad esprimere delle considerazioni e semmai potrà aumentare la periodicità di sorveglianza, disporre tamponi nell’ambito dell’accertamento, attivare lo screening sierologico stimolando l’adesione dei lavoratori.
Sorveglianza sanitaria “parametrata” sull’esito di valutazione dei rischi, che comprende il rischio particolare in questione (biologico) in attività a rischio specifico (medio alto nella matrice classica) e non già comune (basso, pari alla popolazione) dove si ha avuto modo di evidenziare non essere necessario un aggiornamento di DVR quanto piuttosto l’applicazione di protocollo anticontagio come sollecitata da Governo e Parti sociali con Protocollo d’intesa del 14/03/2020 e successive promulgazioni (Allegato 6 al D.P.C.M. 26/04/2020 e via via in altri, infine Allegato 12 al D.P.C.M. 03/12/2020, senza dimenticare le linee guida della Regione Emilia Romagna divise per attività e promosse anche in Conferenza Stato-Regioni per poi essere anch’esse accorpate in alcuni D.P.C.M.).
Nell’organizzazione della sorveglianza sanitaria il medico competente tiene conto del rischio, del comparto, delle misure di prevenzione e protezione adottate e di quelle adottabili, nonché della possibilità di un piano vaccinale su cui interviene attivamente nell’informazione (e nella formazione!) per aiutare i lavoratori a comprenderne l’importanza e a scegliere se procedere a vaccinarsi.
All’esito di quanto sopra il datore di lavoro, coadiuvato proprio dal medico competente (oltre che degli altri attori in materia di sicurezza coinvolti per competenza, come l’Rspp e consultando l’Rls), procede a valutare se possa esistere una riorganizzazione aziendale come escludere temporaneamente i lavoratori non vaccinati da alcune mansioni: se ad esempio l’organizzazione di lavoro è composta da infermieri tutti vaccinati tranne uno, costui potrà essere collocato in mansione a minor contatto (come dietro a uno sportello), fermi i diritti e i limiti dell’art. 2103 c.c. e con osservanza dell’art. 2087 c.c.
La normativa dice questo, nulla di più e in perfetta coerenza con l’ordinamento.
Resta inteso che il legislatore, dopo le dovute riflessioni (di carattere etico, giuridico, sanitario ed epidemiologico) potrà optare per una obbligatorietà collettiva generalizzata o per settore di maggior incidenza di rischio.
Ne consegue che al lavoratore non vaccinato non potrà essere indirizzato un licenziamento in difetto di una legge che imponga il vaccino, ma non possiamo per ora escludere la legittimità (seppur con qualche dubbio) di una temporanea sospensione dal servizio e dalla retribuzione durante una eventuale fase di ritorno della pandemia (e presumibilmente già allo stato attuale della situazione nazionale) ad esposizione professionale importante (intendendo sempre, per “esposizione professionale”, i comparti di rischio specifico come quello sanitario e non generico al pari della restante popolazione), per doverosa tutela del lavoratore e dei colleghi e delle persone a qualsivoglia titolo coinvolte; tuttavia, su questo fronte – data la delicatezza dell’ipotesi siffatta e non essendo ancora noto l’orientamento giurisprudenziale giacché eccezione assoluta e nuova – ci si augura che non nascano contenziosi bensì una attiva cooperazione fondata sul buon senso e sulla prevenzione.