La porcheria è pubblicata, precisamente in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025.
Lo sappiamo, dire che “la porcheria è pubblicata” suona forte, ma per quanto ci si sforzi di ammettere che gli obblighi formativi abbiano spinto le aziende al miglioramento (perché è vero, non lo si nega e in questi anni ci siamo impegnati molto nei corsi di formazione), dobbiamo ora riscontrare l’inadeguato intervento di una Commissione – quella della Conferenza Stato-regioni – che sembra non avere particolare competenza nel settore e delibera regole didattiche come se stesse stilando l’offerta formativa PTOF per le scuole, perdendo quel pragmatismo che contraddistingue il mercato del lavoro. Rispettare la disciplina dettata dalla Conferenza Stato-regioni è importante e gli accordi del 2011 e 2012 ha avuto un forte impatto nel campo della sicurezza, ma agli esperti non possono non balzare all’occhio luci ed ombre di cotanta azione normativa.
Abbiamo volutamente atteso a darne notizia perché nel settore si vociferava tanto di questo accordo – chi con entusiasmo, chi inorridendo all’idea dopo aver letto la bozza – ma, pur essendo già in vigore, è previsto un periodo transitorio tra vecchia e nuova regolamentazione e allora ci siamo presi il tempo di studiare, approfondire, prendere nota degli errori e coordinare il testo con le disposizioni normative per comprenderne la portata in termini applicativi e sanzionatori (precisamente nei limiti del potere sanzionatorio, ma siamo consci che talvolta anche l’organo di vigilanza possa essere disorientato nell’irrogazione di sanzione giacché – si noti bene – essa è prevista solo in alcuni commi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e non certo in quelli che rinviano all’accordo Stato-regioni altrimenti sarebbe incostituzionale).
Ringraziamo AiFOS che ha messo a disposizione una sezione del sito con il materiale e ha pubblicato una raccolta contenente sia l’accordo che revisiona le regole della formazione sia altre disposizioni ancora in vigore sempre in materia di formazione (es. primo soccorso, antincendio) in quanto l’accordo in questione riguarda:
- la formazione di base dei lavoratori (Formazione Generale, Formazione Specifica) e quella di dirigenti e preposti;
- i c.d. patentini (cioè i corsi di abilitazione all’uso) delle attrezzature di lavoro (con nuove attrezzature regolamentate nell’accordo);
- la formazione dei soggetti del servizio di prevenzione e protezione (ivi compreso il datore di lavoro nel ruolo DL-SPP);
- nonché, per effetto di una disposizione probabilmente incostituzionale, la formazione del datore di lavoro in quanto tale (ove non formato come DL-SPP e dimenticando, peraltro, che da un lato ci si può riferire al datore di lavoro “formale” ma nell’ordinamento è possibile anche rintracciare nelle aziende il datore di lavoro “sostanziale” che potrebbe essere un soggetto diverso da quello formale o addirittura essere plurisoggettiva cioè più datori di lavoro: è evidente che questa situazione non sia stata minimamente presa in considerazione).
Rimandiamo alla visione dei quadri sinottici (PDF), dove per ogni tipologia di corso sono riportate le modalità di erogazione didattica, la durata e la periodicità di aggiornamento, ma informiamo che stiamo valutando di organizzare degli eventi di informazione e consulenza mirata per tutte le aziende. Nel frattempo sono state diramate delle FAQ che, in quanto tali, non hanno alcun valore legale e sembra che anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro abbia preso le distanze (anche perché è la Regione Emilia Romagna che le ha trasmesse al Ministero del lavoro e alla Conferenza Stato-regioni): dunque la prudenza resta necessaria ed invitiamo a non essere frettolosi nel seguire le nuove regole o nella scelta di enti di formazione senza consultarci di volta in volta per quei corsi che non realizzeremo al nostro interno.
In prossimi articoli sarà nostra premura esporre i quadri sinottici uno per uno, almeno quelli che riterremo rilevanti per la maggioranza delle aziende, rinviando alla consulenza in Studio per dirimere i dubbi. Per ora invitiamo alla consultazione del file cumulativo sopra riportato.
Un elemento assurdo è la burocrazia assegnata al soggetto formatore, puntando alla forma quasi più che alla sostanza, con l’aggravio della limitazione dei soggetti autorizzati all’erogazione didattica che obbligherà molti professionisti a indossare il cappello di un qualche centro, aumentando i costi ma non variando in modo effettivo la didattica: resta inteso, come abbiamo già avuto modo di sottolineare citando la giurisprudenza, che la “formazione specifica” deve essere SPECIFICA e questo il nuovo accordo Stato-regioni cerca di evidenziarlo, pertanto non va assolutamente bene inviare i lavoratori a centri di formazione scelti a caso (ad esempio perché hanno un corso in partenza o in base al costo o, peggio, per l’agevolazione della didattica a distanza che in alcune tipologie di corso è vietata), in quanto se il docente non ha modo di conoscere previamente la realtà interessata e visionare il DVR aziendale, come può personalizzare il corso? Si tenga sempre presente che la formazione dettata dalla Conferenza Stato-regioni in linea con l’articolo 37 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) è da intendersi un contenuto “minimo” (cfr. interpello 4/2015); a parte, poi, tutto il novero di addestramento che in materia di sicurezza è elemento chiave da un lato (insegnare procedure operative e segreti del mestiere) nonché l’anello debole (onere probatorio: difficoltà nel documentarne l’esecuzione).
Ecco perché è opportuno – se non addirittura fondamentale – che azienda e consulente realizzino progetti formativi in sinergia rendendo il corso quanto più specifico possibile.
Infine, ci sarà da ridere nel tenere traccia della verifica dell’efficacia formativa a distanza di sei mesi o un anno dal corso: quanti inventeranno soluzioni di comodo anziché comprendere l’importanza? Una azienda grande potrà probabilmente calendarizzare appositi momenti e spalmare gli aggiornamenti nel periodo quinquennale antecedendo il corso da un verifica di ingresso per valutare quanto il lavoratore ricorderà del corso precedente, ma come potrà fare una azienda piccola? Noi ci stiamo organizzando appositamente anche su tale novità (ipotizziamo di utilizzare moduli online calendarizzando i test), ma tutti questi interventi non fanno altro che toglierci tempo che preferiremmo dedicare ai sopralluoghi tecnici. Quindi la Commissione sembra aver perso di vista che “fare sicurezza” è qualcosa di diverso dal “erogare corsi” e che, seppur la cultura per la prevenzione passi (anche) dalla formazione e dall’addestramento, non è deliberando testi come questo Accordo lungo e composto di errori e contraddizioni che si fa davvero sicurezza!
Cara Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, grazie per questa porcheria di accordo.
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