Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

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Il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza dei propri lavoratori.
Quindi in caso di infortunio la colpa è sempre sua? No, non sempre. Nell’indagine delle responsabilità è bene porsi alcuni quesiti:

  • È presente un nesso causale tra l’evento lesivo (in questo caso l’infortunio sul lavoro) e la condotta (attiva od omissiva) del datore di lavoro?
  • Il fatto era prevedibile e/o evitabile?

Deve infatti sussistere risposta affermativa affinché sia imputabile una responsabilità al datore di lavoro. Se l’evento, invece, risulta imprevedibile ed inevitabile, e la condotta del lavoratore è associabile a un comportamento abnorme, non prevedibile, esorbitante dalle normali procedure di lavoro, la responsabilità non è riconducibile al datore di lavoro bensì al lavoratore stesso. E’ su questa linea che la Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, torna su un orientamento consolidato dando piena assoluzione ad un datore di lavoro e al suo RSPP a seguito di un infortunio di un dipendente caduto dal tetto del capannone: “tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte” –si legge nelle motivazioni–, il lavoratore era stato ben formato in materia di sicurezza sul lavoro e il suo comportamento è stato ritenuto imprevedibile e quindi direttamente ad egli ascrivibile.

 

Orario di lavoro dei minorenni (interpello n. 11/2016)

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L’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello relativamente ai limiti di orario di lavoro applicabile ai minori che, non avendo completato il periodo di istruzione obbligatoria, accedono al lavoro mediante apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, cioè ai giovani di anni 15 che grazie a questa tipologia di apprendistato completano gli studi “on the job” iniziando a lavorare prima dei 16 anni (età minima per lavorare). Se per i minorenni (minori di 18 anni) con obbligo scolastico assolto, che la normativa giuslavoristica definisce come “adolescenti”, il limite di orario è quello “normale” di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, come definito dalla legge, per i “bambini” (cioè minori di anni 15 oppure giovani che non abbiano compiuto i 18 anni e che non hanno completato l’obbligo scolastico) la limitazione resta quella dell’art. 18 della Legge n. 977/1967 anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 sui contratti di lavoro: massimo di 7 ore al giorno e 35 ore settimanali.

Pertanto:

  • adolescenti (16-18 anni), con obbligo scolastico assolto = massimo 8 ore al giorno e 40 ore settimanali;
  • bambini con obbligo scolastico da completare (15-18 anni) = massimo 7 ore al giorno e 25 ore settimanali.

FONTE: Ministero del Lavoro, interpello n. 11/2016 del 21 marzo 2016.

Telecamere in azienda: accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro

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Si ricorda che l’installazione di telecamere in azienda è possibile solo previo accordo sindacale (con le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite) oppure con autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro da ottenersi con apposita istanza che ne giustifichi motivi-obiettivi e che alleghi l’informativa elargita ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy ed un set fotografico delle aree che si intende riprendere.

L’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa deve essere ottenuta prima di procedere all’installazione.

Resta inteso quanto disciplinato dal D.Lgs. 196/03 e dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (le recenti modifiche non hanno stravolto la sua struttura in ordine ai limiti ai controlli a distanza e alla procedura sindacale o amministrativa per l’installazione delle telecamere).

Caldo estivo e sicurezza del lavoro

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Si riporta quanto pubblicato dal Servizio Prevenzione Igiene Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’ASL di Verona (link al testo originario)

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all’aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre i lavoratori che sono esposti a fonti di calore  radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e specificamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima. Quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

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Partecipazione di formazione tra teoria e modernità

libro Circolo Lewin 2016 AiFOS

AA.VV., Partecipazione di formazione tra teoria e modernità, AiFOS, 2016

Per quanti nell’arco della propria vita professionale si occupano di sviluppo organizzativo risulterà incredibile scoprire che il pensiero di uno dei più geniali psicologi non sia ancora diventato un importante paradigma per chi si occupa di sicurezza sul lavoro.
Per quanti nell’arco della propria vita professionale si dedicano alla sicurezza sul lavoro risulterà incredibile scoprire che esiste un pensiero scientifico capace di mettere a sistema tutte quelle variabili non prettamente tecniche su cui quotidianamente ci troviamo ad agire senza avere strumenti di gestione adeguati e formalizzati.
Una buona teoria – scriveva Lewin – è una delle cose più pratiche.

In vendita su LULU

Autori: Giovanna Alvaro, Vittorio Boglioli, Gianluca Celeste, Sonia Colombo, Roberto Dallera, Stefano Dellabiancia, Barbara Galimberti, Amos Guatta Caldini, Barbara Guidi, Luca Lodi, Elisabetta Maier, Alessandra Marconato, Giuseppe Nordio, Fabrizio Rainaldi, Rocco Vitale.

Il Circolo Kurt Lewin nasce nel 2016 per diventare uno spazio circolare e ciclico di incontro di idee per lo sviluppo di nuovi approcci di prevenzione dei rischi e promozione della salute nei luoghi di lavoro. Ciclo di lectures tenute dagli stessi partecipanti, con l’ausilio di un facilitatore ed un osservatore, per studiare il cambiamento – in termini di apprendimento – che si attiva in relazione ad un ambiente didattico incentrato sulla dinamica dell’apprendimento cooperativo.