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art. 18 St.lav., Cass. 813/2020, Cassazione, contratto a termine, D.Lgs. 23/2015, jobs act, lavoro, legge 300/70, legge 92/2012, riforma Fornero, statuto dei lavoratori, studio lodi, studiolodi, tempo determinato, tempo indeterminato
Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020.
Il contratto a termine che viene convertito dal giudice da “tempo determinato” a “tempo indeterminato”, pur ricadendo il termine apposto al contratto prima del Jobs Act ma trovando conversione dopo l’introduzione del D.Lgs. 23/2015, subisce efficacia retroattiva (ex-tunc) e quindi il “termine” (data di scadenza contrattuale) diviene nullo, come mai apposto. Il contratto risulterà a tempo indeterminato sin dall’origine proprio in forza della conversione ottenuta con procedimento giudiziario.
D’altronde trattandosi di conversione non poteva che essere ad effetti retroattivi, senza considerare il nuovo regime di tutela ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella versione novelletta dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e revisionata con le “tutele crescenti” del Jobs Act: la c.d. efficacia ex-nunc che nel caso in esame non trova applicazione e la nullità del termine investe l’intero contratto. Continua a leggere