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Continua a girare l’idea di potersi muovere sul territorio eccezionalmente, cioè per necessità e quindi motivi dimostrabili, ma solo portando con sè l’autocertificazione. Come se fosse stato disposto un nuovo obbligo legale.
Sbagliato. Il Ministero dell’Interno ha reso pubblico un testo “fax-simile” per orientare i propri funzionari a raccogliere in modo standardizzato, senza tassatività di forma, le dichiarazioni delle persone fermate: l’organo di polizia ha il dovere di domandare il motivo dello spostamento alla persona su cui si svolge l’accertamento e annotarla (prenderne nota), “anche” (quale scelta possibile) a mezzo della modulistica proposta, al fine di avere una dichiarazione di parte interessata. Si tratta di “dichiarazione resa a publico ufficiale” e se mendace è punibile ai sensi dell’art. 495 c.p. (1) ma ovviamente previo accertamento di merito perché si tratta in tale ipotesi di procedimento penale. Infatti la sanzione non può essere automatica ma inflitta solo a seguito di un procedimento (penale): cioè non è direttamente erogata dal funzionario di polizia, bensì del magistrato. Quindi la si smetta di dire che è rischioso uscire senza autocertificazione in tasca o che la polizia regala sanzioni facilmente a chiunque venga trovato fuori. Non è vero!