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Firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che impone la sospensione delle attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle classificate nei gruppi Ateco dell’Allegato 1 al decreto (che comunque potrà subire modifiche) e degli studi professionali.
Si cita anzitutto la prima parte dell’art. 1:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Pur evidenziando l’importanza di restare a casa, segnaliamo che nel decreto è indicata anche la prosecuzione delle attività necessarie per la filiera di quelle in Allegato 1, in ragione del fatto che una elencazione formale non può considerarsi esaustiva e rischierebbe di essere eccessivamente limitativa rispetto ai servizi essenziali e loro fornitori di beni, opere e servizi. Tuttavia è prevista, in una sorta di logica antielusiva, il requisito di una preventiva comunicazione al Prefetto da parte delle organizzazioni che intendono proseguire, fornendo dettaglio circa i beneficiari dei servizi che si ritiene di non dover sospendere (quindi conviene inviare un documento preferibilmente avente ricevuta di consegna, come la PEC, riportando il motivo di prosecuzione e la tipologia di servizio e soprattutto a chi è destinato); i beneficiari devono rientrare nelle classificazioni dell’Allegato 1. Continua a leggere