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Per dare assistenza completa alla clientela non sono bastate le linee telefoniche attive e la posta elettronica, ma abbiamo fatto il possibile per aiutare tutte le aziende che ne hanno avuto bisogno (con un impegno particolare, per altro, al fianco di struttura sanitarie e di assistenza sociale che hanno avanzato dubbi in materia di protezioni individuali*): il tempo è così trascorso inesorabile tanto da non concederci di trovare il momento per pubblicare gli ultimi decreti commentati nonostante fosse espressamente richiesto da alcuni titolari aziendali o responsabili del personale. Ma l’orientamento è stato dato puntualmente, passo-passo, sia seguendo i criteri dei DPCM 04/03/2020 e 09/03/2020, sia il buon senso che deve restare il corollario comportamentale.
Adesso, invece, l’arrivo del decreto diffuso stanotte cioè il DPCM 11 marzo 2020, avendo provveduto a restringere fortemente la maglia delle attività aperte sul territorio nazionale, merita una lettura guidata.
Condividiamo dunque il testo (PDF) da noi annotato ed evidenziato per agevolare chiunque desideri approfondire nel distinguere ciò che è consentito da ciò che viene vietato (nota: i colori dell’evidenziatore non sono scelti a caso…), nonché ciò che viene raccomandato (anche se ormai dovrebbe essere chiaro: igiene personale, distanza “sociale” di almeno 1 metro, restare a casa se possibile o limitare in modo assoluto gli spostamenti non necessari).
Allegati (PDF):
DPCM 11/03/2020 evidenziato ed annotato
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* Sul punto segnaliamo che l’art. 34, ult. co., D.L. 9/2020 ha accolto l’utilizzo di mascherine chirurgiche non marcate “CE” perché il Governo si è reso conto che trattandosi di un virus di “gruppo 2” con modalità di trasmissione via “droplet” (cioè goccioline), anche la mascherina chirurgica è assolutamente adeguata e sufficiente allo scopo… Peccato che finora, nonostante lo avessimo ribadito, solo pochi tra gli esperti si siano ricordati degli orientamenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – perché un tempo costituivano un unico dicastero – che in precedenza si era già espresso favorevolmente alle mascherine chirurgiche sottolineando l’importanza dei tre strati per rendere adeguato il livello di protezione al pari di un DPI (in base al rischio biologico specifico, ovviamente, e tenendo a mente il dettato della normativa antinfortunistica: attualmente si rinvia all’art. 74 del D.Lgs. 81/2008).