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Il lavoro agile o smart working, introdotto dal “Jobs Act autonomi” allo scopo di incrementare la competitività delle imprese e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del lavoratore, rappresenta una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che deve essere stabilita mediante un accordo tra le parti e che si esplicita con forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività. La prestazione lavorativa può dunque essere eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno dell’impresa senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e dà diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti di lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
da IPSOA Quotidiano, scritto da Maurizio Magri.
Per quanto riguarda la sicurezza, è il datore di lavoro il diretto responsabile: deve garantirsi l’attenzione del lavoratore consegnandogli annualmente un documento informativo in cui sono individuati e valutati i rischi generali e specifici.
Inoltre il lavoratore è assicurato contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali. Ma qui rimane una questione aperta in quanto viene meno il legame fisso con il luogo della prestazione e si aprono problemi di definizione e responsabilità oggettiva.
Responsabilità sempre del datore di lavoro è quella di fornire al lavoratore gli strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento dell’attività.
Alcuni limiti saranno definiti per quanto concerne il potere di controllo del datore di lavoro e la gestione di strumenti elettronici, alla stregua dell’art. 4 St. lav. e della normativa sulla privacy.
Interessante, infine, l’obbligo di disconnessione per la tutela della salute del lavoratore.
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