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diritto del lavoro, DVR, OIL, prevenzione, stress, stress lavoro correlato, stress lavoro-correlato, Valutazione dei rischi, valutazione rischi, welfare
Il giorno 27 dello scorso mese è entrata in vigore la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, che recepisce la Convenzione OIL n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.
La Convenzione mira a doveri di prevenzione e protezione di un rischio riconducibile alla sfera psicosociale che, quindi, sarà fondamentale far rientrare nella Valutazione del rischio di Stress lavoro-correlato (e degli altri rischi psicosociali) perché si tratta di un fenomeno subdolo, spesso non denunciato, la cui miglior medicina è composta dall’informazione e dall’educazione. Ruolo cruciale il monitoraggio.
Per questo motivo a inizio anno abbiamo avviato un’importante collaborazione con una Psicologa e Psicoterapeuta che ha accolto con piacere il nostro progetto di “valutazione avanzata” iniziato due anni fa grazie al quale abbiamo coniugato competenze trasversali alla consulenza del lavoro con le tecniche per la prevenzione dei rischi (cfr. tesi premiata dalla Fondazione AiFOS e consultabile a questo link).
La sperimentazione effettuata mise in luce le debolezze dei metodi offerti dalle istituzioni (check-list INAIL ex ISPESL, questionario HSE) e ci consentì di sottolineare l’importanza dell’analisi dell’organizzazione di lavoro in un senso più ampio (dalla sicurezza al diritto del lavoro con la gestione degli orari di lavoro, il sistema retributivo e premiale, il welfare e il collegamento tra azioni di prevenzione e/o di organizzazione con le specifiche mansioni oggetto di osservazione).
Il tutto ci spinge oggi ad estendere la valutazione verso un campo, quello psicologico, che necessita dell’intervento di specialisti esterni.
Siamo consapevoli che lasciare una valutazione di stress lavoro-correlato allo psicologo (da solo) può avere un limite – quello del non saper analizzare a pieno titolo la realtà organizzativa sfruttando il diritto del lavoro in termini di consulenza per la risoluzione di problemi o il miglioramento delle condizioni di lavoro – ma è evidente che la collaborazione con questo genere di specialista può portare ad un esame compiuto di un fenomeno sottovalutato. Non a caso il legislatore impone il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se nominato) e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Come da prassi e per correttezza abbiamo inviato alla clientela un’apposita comunicazione per informare sulle modalità di esecuzione della valutazione, sulle novità di cui sopra, nonché sui relativi costi.
Ricordiamo infine l’opportunità di disporre di uno Sportello d’ascolto presso l’azienda o i nostri uffici, anche nell’ambito del Welfare aziendale.