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Il momento tanto attesto della “Fase 2” è arrivato e ieri, 26 aprile 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che distingue in:

  • attività sinora aperte, che proseguiranno nel rispetto delle misure anti-contagio;
  • attività già sospese che potranno riaprire il 4 o il 18 maggio a seconda del tipo di azienda, e sempre con osservanza delle regole di prevenzione elencate;
  • attività che restano sospese (si auspica possano riaprire a inizio giugno).

Poiché la lettura del decreto non è una passeggiata, come di consueto pubblichiamo la versione da noi evidenziata e annotata (PDF) per “guidare” la clientela nel carpire i punti salienti e poter rintracciare i singoli aspetti di interesse.

Rammentiamo l’importanza di osservare le misure di prevenzione che ormai dovrebbero essere chiare:

  1. distanziamento sociale di almeno 1 metro (meglio anche 2!);
  2. igiene delle mani (con acqua e sapone o, quando non possibile, con gel idroalcolico);
  3. igiene degli ambienti e delle superfici (anche degli oggetti ad uso condiviso, es. il cordless dell’ufficio o i telefonini, anche privati);
  4. utilizzo della mascherina (obbligatoria se non è possibile il distanziamento interpersonale, ma fortemente raccomandata sempre per contenere le goccioline  di saliva del singolo individuo durante le conversazioni e quindi evitare di imbrattare involontariamente le superfici o le persone che si possono incrociare);
  5. non toccarsi bocca, naso e occhi con le mani ed evitare l’uso promiscuo di posate, bicchieri e bottiglie, oltre a sottrarsi ad abbracci e strette di mano;
  6. starnutire o tossire sempre coprendo naso e bocca con un fazzoletto o con la piega del gomito (o grazie alla stessa mascherina se indossata).

La procedura proposta per le aziende a basso rischio biologico può restare quella già pubblicata nella precedente notizia (eventualmente escludendo la rilevazione delle temperatura o modificandone l’iter per principio di precauzione e data la scarsa precisione dei dispositivi); mentre per tutte le altre realtà sottolineiamo l’importanza di personalizzazione delle procedure in funzione di vari fattori di rischio, di protezione e delle circostanze specifiche.

Desideriamo chiarire che per “SANIFICAZIONE” (o “sanitizzazione”) si intente una pulizia accurata adoperando agenti chimici di comprovata efficacia sul virus SARS-CoV-2, e cioè alcol o cloro o ipoclorito di sodio. Il decreto NON impone di ricorrere ad una impresa di sanificazione iscritta nell’elenco speciale delle Camere di Commercio secondo la Legge n. 82/1994 (quindi coi requisiti di cui al D.M. 274/1997) in quanto il termine “sanificazione” è stato utilizzato all’interno di un Protocollo d’intesa dapprima favorito dal Governo, poi richiamato ed ora allegato nel D.P.C.M. in questione: solo una norma legale può imporre espressamente (con la tecnica normativa del rinvio espresso alla disposizione speciale) di rivolgersi a imprese di sanificazione ai sensi della Legge n. 82/94, ma attualmente né il Parlamento né il Governo ne hanno fatto menzione o dimostrata l’intenzione. D’altronde sarebbe impraticabile rapportando il numero di imprese specializzate (nella sanificazione) disponibili sul territorio nazionale con il numero di aziende attive.
Il dubbio non sarebbe sorto a nessuno se le parti sociali avessero utilizzato un termine differente da “sanificazione” che, tuttavia, col giusto criterio interpretativo (anche in raffronto tra tutti: logico, letterale, sistematico) si può comprendere come si intendesse il mero rinvio – come di fatto è insito nel testo – alla “pulizia” con alcol o cloro o candeggina in coerenza alla soluzione operativa estesa dal Ministero della Salute secondo le evidenze scientifiche dell’OMS: cioè l’attività di pulizia e DISINFEZIONE (il rapporto n. 5/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità precisa peraltro l’utilizzo di più agenti chimici in successione l’uno all’altro ma la circolare n. 5443/2020 del Ministero della Salute indica che negli “ambienti non sanitari” bisognerà ricorrere alla “pulizia” con candeggina o alcol – riassumibile nel concetto di disinfezione -, mentre la parola “sanificazione” viene utilizzata solo per gli ambienti sanitari ma con criteri operativi meno rigidi rispetto al ricorso ad una impresa specializzata perché sottintende una procedura divisa tra personale interno ed esterno a seconda delle circostanze rimesse alla singola struttura competente).

Per ogni altra informazione rimaniamo a disposizione della clientela (preferibilmente telefonicamente o in occasione dei Webinar che stiamo appositamente realizzando).

Allegati:
Testo del D.P.C.M. 26 aprile 2020 evidenziato e annotato per la lettura (PDF)

Nota: nel testo non si evidenziamo settori dei trasporti pubblici e dell’edilizia perché la nostra clientela non proviene da quei comparti.