Il nuovo Accordo Stato-regioni del 17/04/2025 ha revisionato la formazione in materia di sicurezza; i contenuti seguono quanto disciplinato dal precedente testo del 2011, con un aggravio documentale (onere probatorio) sul soggetto erogante (datore di lavoro o ente incaricato) che deve avere come obiettivo una progettazione didattica mirata.
ATTENZIONE: scompare il termine di 60 giorni dall’assunzione per “concludere” il percorso formativo; questo termine aveva generato confusione perché molte aziende lo consideravano un periodo entro cui cominciare i corsi anziché entro cui terminarli, senza notare l’eventuale problema in caso di infortunio (mentre in occasione di attività di vigilanza il più delle volte, in passato, era stato concesso di attendere il termine per la consegna dell’attestato, senza comminare sanzioni pur essendo applicabili in quanto la formazione va erogata prima di adibire a mansione il lavoratore!).
Vediamo in sintesi le caratteristiche mediante i quadri sinottici offerti da AiFOS.
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