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Studio Lodi dr. Luca

~ Diritto e Sicurezza del Lavoro

Studio Lodi dr. Luca

Archivi tag: RSPP

Formazione sicurezza DATORI DI LAVORO

27 mercoledì Ago 2025

Posted by Luca Lodi in formazione, sicurezza

≈ 2 commenti

Tag

datore di lavoro, formazione, prevenzione, responsabilità datoriale, RSPP, sicurezza

Attenzione! Corso obbligatorio per TUTTI i datori di lavoro.

Come accennato, l’Accordo Stato-regioni del 17/04/2025 ha ripreso i programmi dei corsi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08), con alcune importanti modifiche, ma ha previsto anche corsi obbligatori per tutti gli altri datori di lavoro: pertanto il datore di lavoro, indipendentemente che svolga il ruolo di DL-SPP o che abbia designato un RSPP interno o esterno, deve svolgere un corso di 16 ore.

Orbene, la Conferenza Stato-regioni ha provveduto a deliberare il programma didattico obbligatorio per i datori di lavoro tout court, in quanto la Legge n. 215/2021 ha introdotto una modifica all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 inserendo che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Norma sanzionata penalmente e passibile di incostituzionalità perché il precetto legale fa affidamento ad una fonte extra-ordinamento ma, soprattutto, perché prevedere una formazione obbligatoria a tutti i datori di lavoro senza condizioni potrebbe costituire una limitazione della libertà imprenditoriale ex art. 41 Cost. (ma non è dato sapere se e quando il vizio di costituzionalità sarà sollevato nelle more di un procedimento giudiziario, pertanto fino ad allora non ci rimane che adeguarci e fare formazione che comunque ha la sua importanza a prescindere da questi aspetti giuridici). Peraltro si ritiene inopportuno aver menzionato il datore di lavoro al comma 7 di un articolo (il 37) che riguarda esclusivamente la formazione di lavoratori e loro rappresentanti: evidentemente il legislatore è stato poco attento.

Vediamo in sintesi le caratteristiche mediante i quadri sinottici offerti da AiFOS.

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Cass. pen. 50439/2019: responsabilità datoriale e del RSPP per valutazione dei rischi inadeguata

21 martedì Gen 2020

Posted by Luca Lodi in sicurezza

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Tag

attrezzature di lavoro, Cass. 59439/2019, Cassazione, DVR, infortunio, responsabilità, responsabilità datoriale, RSPP, sicurezza, sicurezza sul lavoro, studio lodi, studiolodi, Suprema Corte di Cassazione, taglio, Valutazione dei rischi, valutazione rischi

Solito epilogo post infortunio: Valutazione dei rischi inadeguata. Nel ravvisare la responsabilità del datore di lavoro secondo le norme dell’ordinamento, i giudici confermano la responsabilità anche del RSPP nella misura in cui la valutazione dei rischi è risultata inadeguata e, quindi, nonostante il ruolo consulenziale e non attuativo ascritto dalla norma in capo al RSPP, costui deve rispondere per colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza) e specifica (individuazione dei rischi) allorquando con conoscenze attese e con un grado di diligenza proporzionato all’incarico conferito, non abbia supportato correttamente il datore di lavoro nell’eseguire la valutazione dei rischi.

Ecco perché è fondamentale che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione svolga con massima diligenza e perizia il proprio ruolo, per quanto possibile, fermo restando il dovere essenziale dell’azienda di coinvolgerlo e di non nascondergli informazioni o situazioni dalle quali può scaturire un infortunio e, di riflesso, una responsabilità (laddove con l’ordinaria diligenza e le competenze di cui è in possesso il RSPP possa individuare il rischio con la conseguente attesa segnalazione al datore di lavoro).

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Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

13 mercoledì Lug 2016

Posted by Luca Lodi in lavoro, sicurezza

≈ Commenti disabilitati su Non è sempre colpa del datore di lavoro (Cass. 8883/2016)

Tag

art. 2087 c.c., Cass. 8883/2016, datore di lavoro, lavoratore, quadripartizione legale, responsabilità, RSPP

Il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza dei propri lavoratori.
Quindi in caso di infortunio la colpa è sempre sua? No, non sempre. Nell’indagine delle responsabilità è bene porsi alcuni quesiti:

  • È presente un nesso causale tra l’evento lesivo (in questo caso l’infortunio sul lavoro) e la condotta (attiva od omissiva) del datore di lavoro?
  • Il fatto era prevedibile e/o evitabile?

Deve infatti sussistere risposta affermativa affinché sia imputabile una responsabilità al datore di lavoro. Se l’evento, invece, risulta imprevedibile ed inevitabile, e la condotta del lavoratore è associabile a un comportamento abnorme, non prevedibile, esorbitante dalle normali procedure di lavoro, la responsabilità non è riconducibile al datore di lavoro bensì al lavoratore stesso. E’ su questa linea che la Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, torna su un orientamento consolidato dando piena assoluzione ad un datore di lavoro e al suo RSPP a seguito di un infortunio di un dipendente caduto dal tetto del capannone: “tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte” –si legge nelle motivazioni–, il lavoratore era stato ben formato in materia di sicurezza sul lavoro e il suo comportamento è stato ritenuto imprevedibile e quindi direttamente ad egli ascrivibile.

 

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