Formaldeide, nuova classificazione del pericolo

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Dal 1° gennaio 2016 la formaldeide sarà classificata tra gli agenti cancerogeni 1B (H350 può provocare il cancro), diversamente dal passato (cancerogeni 2, H351 sospettata di provocare il cancro). È inoltre stata classificata come sospettata di provocare alterazioni genetiche (H341).

La nuova classificazione (Carc. 1B) comporta l’applicazione del Titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico per la salute e sicurezza dei lavoratori):

  1. individuare se nei processi aziendali (compresi i processi ausiliari, es. manutenzione) si fa uso di formaldeide o se è presente nelle sostanze o miscele utilizzate (vedi schede di sicurezza: sezioni 3 e 10);
  2. valutare la possibilità di sostituire la formaldeide con sostanze o preparati meno pericolosi;
  3. aggiornare il DVR;
  4. predisporre interventi – tecnici, organizzativi, procedurali;
  5. informazione e formazione lavoratori;
  6. sorveglianza sanitaria;
  7. registro degli esposti (per i lavoratori ai quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute)

In allegato abbiamo preparato una nota tecnica di approfondimento sulla Formaldeide.

Voucher non possibili negli appalti. Particolarità per la sicurezza

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E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (voucher) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro….

Così recita l’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Inoltre, la formulazione nel campo di applicazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro impone che al lavoratore accessorio si applichino le regole antinfortunistiche (compresa formazione e sorveglianza sanitaria) al pari dei lavoratori dipendenti, fatta eccezione per il lavoro prestato presso datori di lavoro non imprenditori o non professionisti e nei casi di piccoli lavori domestici a carattere straordinario compreso l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.

D.Lgs. 81/2015: contratti vietati in mancanza di valutazione dei rischi

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Partendo con un giro di vite sulle “collaborazioni organizzate dal committente” (limitandole in generale ed abolendo i co.co.pro. e gli associati in partecipazione con mero apporto di lavoro), il D.Lgs. 81/2015 è intervenuto riscrivendo le tipologie di contratto di lavoro e, quindi, riformulandone caratteristiche e requisiti.

Anche nell’attuale testo di legge troviamo alcuni contratti vietati in mancanza della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro:

  • lavoro intermittente (lavoro a chiamata)
  • contratto a termine (lavoro a tempo determinato)
  • somministrazione di lavoro (ex interinale)

Il divieto al ricorso a tali tipologie contrattuali è peraltro esteso per la sostituzione di lavoratori in sciopero, nelle aziende con riduzione di orario per cassa integrazione o con licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti.

Sanzioni sempre più alte in materia di sicurezza

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Il D.Lgs. 151/2015 ha aumentato le sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, introducendo un meccanismo a “soglie” in base al numero di lavoratori coinvolti nelle contravvenzioni accertati dai servizi ispettivi. Si rende noto, in particolare, che le sanzioni riguardanti la formazione dei lavoratori o la sorveglianza sanitaria sono aumentate al doppio se interessano più di cinque lavoratori e al triplo oltre i dieci lavoratori.

Il registro infortuni va in pensione

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Finalmente la tanto attesa abolizione del Registro Infortuni è arrivata: Nell’anno nuovo non sussisterà più l’obbligo di tenuta del registro infortuni, d’altronde gli eventi infortunistici sono trasmessi telematicamente all’INAIL. Tuttavia bisognerà conservare il registro tra i documenti storici aziendali per dimostrare la corretta gestione passata, almeno per il tempo di prescrizione legale.

Fonte: D.Lgs. 14/09/2015, n. 151 (art. 21, comma 4)