Responsabilità datoriale per assenza delle cinture di sicurezza

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Cassazione, Sez. IV Penale, 25 giugno 2014, n. 27615

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha definito la responsabilità del datore di lavoro in ipotesi di infortunio sul lavoro concausato dall’assenza di cinture di sicurezza, anche qualora queste siano state messe a disposizione dei lavoratori ma, di fatto, non da questi utilizzate (nel caso di specie erano disponibili in luogo distante circa 1 km da quello in cui si è verificato l’infortunio). Secondo i giudici, infatti, resta confermato il dovere datoriale di realizzare un’organizzazione che sia efficace non solo nella messa a disposizione di idonei mezzi di protezione, bensì nell’assicurare che essi siano sempre utilizzati concretamente. Tale organizzazione può passare da istruzioni e formazione mirate e in costante aggiornamento/ripetizione, nonché da procedure operative che impongano, in caso di rilevata non-conformità, azioni correttive immediate, od, ancora, la presenza di soggetti preposti a vigilare sull’operato “in sicurezza” dei lavoratori.

CONAI: obbligo di adesione per aziende che vendono prodotti imballati

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Rammentando che il CONAI è il COnsorzio NAzionale Imballaggi, al quale devono essere iscritte le aziende che acquistano imballaggi in Italia e all’Estero per i propri utilizzi commerciali, fermo restando che per gli acquisti esteri è doveroso il versamento di apposito contributo, recentemente è stato chiarito che l’adesione al Consorzio sussiste anche per coloro che acquistano i propri imballaggi in Italia: restano tuttavia esclusi dal versamento del contributo in quanto assolto direttamente dal fornitore.

SISTRI: semplificazioni

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Sono state eliminate alcune categorie di attività tra quelle che risultano assoggettate all’obbligo del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Le attività così escluse, che si aggiungono a quelle già in passato non annoverate nell’obbligo in parola, sono:

  • attività agricole e agroindustriali;
  • lavorazioni artigianali e industriali produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

L’art. 1 del D.M. 126/2014 riassume i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, coerentemente con le disposizioni dell’articolo 188-ter, commi 1 e 3, del Testo Unico Ambientale; si tratta sostanzialmente di:

  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numeri dei dipendenti, gli enti e le imprese agricole ex art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta; idem per attività di pesca professionale e acquacoltura;
  • enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio.

Incarichi e appalti: verifica dell’idoneità tecnico-professionale

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Con interpello n. 3/2014 il Ministero del lavoro ha precisato che l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA, congiuntamente all’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono – dichiara il Ministero – “elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale“. La risposta ad interpello prosegue sottolineando altresì che il committente non può chiedere copia del DUVRI “dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente“.

Prevenzione ferite da taglio o da punta nel settore sanitario (d.lgs. 19/2014)

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In data 25/03/2014 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 19/2014 che nel settore sanitario innova con alcuni precisi obblighi, tra cui:

  • assicurare che il personale sia adeguatamente formato (n.b. per coloro che hanno partecipato al nostro corso di formazione tenuto nel periodo febbraio-marzo u.s., la formazione risulta adeguata a questi fini);
  • utilizzo (ribadito, perché già nelle regole generali del d.lgs. 81/08) di adeguati DPI;
  • utilizzo di contenitori tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento dei dispositivi taglienti e da iniezione (es. bisturi e siringhe);
  • divieto immediato della pratica di reincapucciamento manuale;
  • profilassi e procedure operative da attuare in caso di ferite o punture (profilassi post-esposizione ed esami medici necessari e, se del caso, assistenza psicologica);
  • sorveglianza sanitaria, in termini perentori e non più in base agli esiti di valutazione dei rischi (*).

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