Patentino attrezzature di lavoro anche per il datore di lavoro

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copertina manuale aifos corsi attrezzatura di lavoroQuando finalmente iniziava a farsi strada la verità, ossia che i “patentini” per l’uso di attrezzatura di lavoro (trattori, carrelli elevatori, ecc.) riguardassero solo i “lavoratori” (dipendenti ed assimilati) in quanto obbligo disposto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 con riferimento alla definizione di “operatore” di cui all’art. 69, lettera e), del medesimo decreto e non per datori di lavoro o lavoratori autonomi, ecco che il legislatore ritocca il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro per mezzo del D.Lgs. 151/2015 (art. 20, comma 1, lettera l)):

all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il
lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»

Insomma, dal 24/09/2015 il patentino è necessario anche per il datore di lavoro!

Nulla è precisato, invece, per i lavoratori autonomi (fermo restando l’obbligo d’uso di attrezzatura “conforme”) ma se questo è l’indirizzo di ampliamento della platea di destinatari prima o poi potrebbe arrivare l’ulteriore integrazione normativa.

Gestione ambientale con la ISO 14001:2015

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L’aggiornamento della norma tecnica volontaria ISO 14001 in materia di gestione ambientale vede come principale novità l’adattamento alla nuova struttura (definita HLSHigh Level Structure, a 10 punti) comune per tutte le ISO sui sistemi di gestione.

I punti norma “aggiunti e/o ritoccati” comprendono il contesto dell’organizzazione (p.to 4 – condurre una vera e propria analisi del contesto), la leadership (p.to 5 – maggiore impegno e coinvolgimento della Top management), la pianificazione (p.to 6 -interazione dei nuovi elementi: prospettiva del ciclo di vita, concetto di rischio e contesto), processi di supporto (p.to 7 – cosa, quando, con chi e come comunicare), le operazioni (p.to 8 – la progettazione, il ricorso al green procurement, downstream), la valutazione delle prestazioni (p.to 9 – valutazioni più severe, indicatori più appropriati), il miglioramento (p.to 10 – valutazione delle non conformità in chiave positiva di miglioramento, scomparsa della azioni preventive).

Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)

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Prevenzione incendi: THE REVOLUTIONARY BREAKTHROUGH (LA “SVOLTA” BUONA?)

immagine incendio con pompiere

Il 20 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” (ormai noto come nuovo “Codice”, seppur non nel senso legale del termine) con l’obiettivo di andare incontro elle esigenze progettuali dei professionisti del settore che fino ad oggi potevano fare riferimento alla FSE (Fire Safety Engeneering) di cui al D.M. 9 maggio 2007 come alternativa ai criteri e linee guida via via consolidati in materia antincendio (anzitutto il D.M. 10 marzo 1998). Si consideri che i regolamenti ministeriali non avevano coperto tutte le attività (c.d. “normate”): da qui l’interesse a raggiungere le attività “non normate” con il Codice di Prevenzione Incendi.
Esso è strutturato in 4 sezioni, valuta 3 tipologie di profili di rischio (vita, beni, ambiente). Potrà applicarsi sia alle attività nuove che a quelle esistenti (anche in caso di ristrutturazione o ampliamento purché vi sia compatibilità tra le parti). Sarà requisito fondamentale per il progettista applicare integralmente questo metodo affinché si assicuri una sinergica strategia antincendio.
Questo strumento nelle mani di progettisti sempre più protagonisti conferirà – o meglio: dovrebbe conferire – maggiore responsabilità nelle scelte, delle misure di prevenzione incendi, con auspicio di semplificazione dell’iter burocratico?

La formazione deve essere specifica, adeguata e sufficiente (Cass. 29908/2015)

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Cass. pen., sez. IV, sent. 13 luglio 2015, n. 29908 – Infortunio mortale per la rottura della fascia di imbracatura del carico. Responsabilità del datore di lavoro.

Quanto alla formazione dei lavoratori, va premesso che il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è tenuto il datore, prevede, tra l’altro, l’obbligo di informare i dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all’attività svolta nell’impresa (art. 21 D.Lgs. 626/94, vigente all’epoca dei fatti) e di adeguata formazione in materia di sicurezza (art. 22, ibidem).

Ora il riferimento è agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08.
Nell’ambito del POS (Piano Operativo di Sicurezza) ci si dovrebbe aspettare che esso affronti il rischio valutato e indichi come “operativamente” procedere “in sicurezza”.

Prosegue infatti la sentenza:

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Condotta abnorme del lavoratore (Cass. 28132/2015)

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Cassazione Penale, Sez. IV, 2 luglio 2015, n. 28132 – Caduta mortale di un operaio e responsabilità di un coordinatore per l’esecuzione. Nessun comportamento abnorme della vittima.

Ormai lo sappiamo: solo la condotta “abnorme” esclude la responsabilità datoriale o del CSE. Ecco puntuali le parole dei giudici…

Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.

Testo della sentenza su Olympus (Osservatorio dell’Università degli Studi di Urbino)