Nuove modifiche al Testo Unico della sicurezza sul lavoro

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Il D.Lgs. 151/2015 ha apportato nuove modifiche al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro):

  • abolizione registro infortuni
  • aumento delle sanzioni in materia di sicurezza (formazione, visite mediche, ecc.)
  • prestatori di lavoro accessorio (voucher) sempre più attratti nel campo di applicazione del T.U.S.L.
  • ridefinizione del campo di applicazione per i volontari (a cui si applica l’art. 21 relativo ai lavoratori autonomi)
  • assegnazione all’INAIL del compito di mettere a disposizione strumenti per la valutazione dei rischi, quindi ci si aspetterà qualche strumento elettronico per la valutazione semplificata …con i suoi pregi e difetti…
  • possibilità per il datore di lavoro di ricoprire il ruolo di Addetto Emergenze (Primo Soccorso e Antincendio) anche nelle aziende con oltre cinque lavoratori

Revisione trattori: ecco le date

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immagine trattore su campo, fonte macchineagricoledomani.it

Lo scorso 30 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n.149 è stato pubblicato un decreto in riferimento alla “Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici”.

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Interpello n. 4/2015: “formazione sicurezza” di lavoratore formato professionalmente per una determinata mansione

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Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 4/2015 ribadisce che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, da erogarsi a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e con contenuti e modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/11, costituisce il “minimo” e non sostituisce l’addestramento. In caso di lavoratore formato professionalmente per svolgere una determinata mansione ricomprese nel repertorio ISFOL (coerente con la classificazione ISTAT) il datore di lavoro ha il dovere di verificare la formazione ricevuta per tale mansione e integrare quanto necessario in base alla propria valutazione dei rischi sul lavoro, tenendo appunto presente che la formazione dell’Accordo Stato-Regioni è solo il minimo e qualora sia presente nel percorso formativo pregresso del lavoro e quindi dimostrabile, la non ripetizione didattica può avvenire se il datore ritenga che quella svolta sia “adeguata e sufficiente” alla situazione aziendale. Motivo per cui non bisognerebbe mai dare nulla per scontato e ripeterla con serietà, tant’è che lo stesso Accordo Stato-Regioni impone l’integrazione e l’aggiornamento.

Appalto: responsabilità del committente

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Corte di Cassazione, sez. IV penale, 17 dicembre 2014, sentenza n. 52446

In materia di prevenzione degli infortuni, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pur non potendo esigersi da quest’ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.

FONTE: Notizia tratta da “Ambiente & Sicurezza” n. 11 del 17 giugno 2015.

Infortunio sul lavoro e posizione di garanzia nelle organizzazioni complesse

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Corte di Cassazione, sez. IV penale, 19 dicembre 2014, sentenza n. 53035

In questa sentenza, oltre a sottolineare i punti che di seguito richiamiamo, ben noti in dottrina e consolidati in giurisprudenza, i giudici si esprimono sulle posizioni di garanzia facendo espresso riferimento alle organizzazioni di lavoro complesse (si pensi a quelle operanti in appalto), e concludono dichiarando che per sollevare la posizione di garanzia con l’annessa responsabilità in materia di prevenzione degli infortunio sul lavoro “occorre muovere dalla esatta identificazione del rischio che si è concretizzato e, correlativamente, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva”.

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